L'avvocato d'ufficio ha diritto anche alle spese per l'opposizione al decreto ingiuntivo
«Le medesime ragioni che impongono di riconoscere al difensore d’ufficio i compensi e le spese riferite al decreto ingiuntivo chiesto nei confronti del soggetto a cui favore ha prestato l’attività difensiva, in quanto importi necessari a procurarsi il titolo esecutivo da azionare, impongono di riconoscere al difensore anche i compensi e le spese della fase di opposizione al decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dal debitore ingiunto».

Questo è quanto ha stabilito la Cassazione accogliendo il ricorso presentato da un avvocato che lamentava la non corretta interpretazione fornita dell’art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002 dal momento che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la procedura diviene essa stessa parte del procedimento di recupero del credito che, a sua volta, si inserisce nell’iter di liquidazione e pagamento del compenso. Benché il precedente che i Supremi Giudici citano si riferisca al campo penale, esprime comunque il principio secondo cui l'avvocato d'ufficio ha diritto al rimborso delle spese relative al recupero infruttuoso del credito durante la liquidazione dei suoi compensi.
Questo approccio è pienamente coerente con l'articolo 116 d.P.R. n. 115 del 2002 poiché estende la liquidazione dei compensi al processo esecutivo e si giustifica in quanto si riferisce strutturalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale resa anch’essa nell’interesse dello Stato. Infatti, le ragioni per cui al difensore di ufficio vengono riconosciuti i compensi e le spese del decreto ingiuntivo chiesto nei confronti del soggetto cui ha prestato la propria attività professionale impongono di riconoscere in capo al difensore anche i compensi e le spese per il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo che può eventualmente instaurare il debitore ingiunto. (Cass. civ., sez. II, ord., 26 febbraio 2024, n. 5041)