L’acquisto della cittadinanza italiana retroagisce fin dalla nascita
In tema di cittadinanza, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, il figlio maggiorenne riconosciuto o dichiarato di cittadino italiano può dichiarare di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione con effetti retroattivi sin dal momento della nascita.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5518 del 1° marzo 2024.
Nel caso esaminato dalla Corte, Tizia aveva proposto ricorso per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana dei tre figli minori. Affermava infatti che un cittadino italiano aveva riconosciuto quale proprio figlio naturale Caio, costui, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 2, comma 2, l. 5 febbraio 1992, n. 91, aveva eletto la cittadinanza italiana entro l'anno dal riconoscimento; successivamente la figlia di Caio aveva chiesto e ottenuto per sé e i figli minori, al comune di residenza, il rilascio della carta di identità in quanto figlia di cittadino italiano jure sanguinis. A distanza di cinque anni, in sede di rinnovo della carta di identità, il Comune aveva però sollevato il dubbio sulla loro cittadinanza.
Il Tribunale rigettava la domanda affermando che il riconoscimento della filiazione determinava il vincolo genitoriale con effetti retroattivi, ma non anche l'acquisto della cittadinanza. La decisione veniva confermata anche in sede di appello.
Seguiva dunque il ricorso innanzi alla Suprema Corte che ha ritenuto fondato il ricorso affermando che l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, afferma il principio generale di attribuzione del diritto di cittadinanza jure sanguinis, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini. Per effetto di tale regola, l'acquisto della cittadinanza avviene a titolo originario e al momento della nascita, per “diritto di sangue” e cioè per il solo fatto di essere figlio di padre o madre cittadini italiani. Infatti, lo straniero che ha nel proprio albero genealogico un avo italiano, purché morto dopo la costituzione del Regno d'Italia, può reclamare lo stato di cittadinanza per nascita.
Il soggetto maggiorenne riconosciuto e dichiarato come figlio dal cittadino italiano acquisisce dunque lo stesso status di quello del figlio di cittadino italiano regolarmente sposato e nato in costanza di matrimonio. Egli è italiano perché è figlio di cittadino italiano jure sanguinis e a titolo originario, e il vincolo di sangue produce l'acquisto della cittadinanza a titolo originario e retroattivo.
In conclusione, la Suprema Corte accoglie il primo motivo di ricorso, ritiene assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello, in diversa composizione.