La quantificazione del danno da perdita parentale tra sorelle germane e unilaterali
La Suprema Corte si è ritrovata, nuovamente, a dover dirimere una controversia in tema di risarcimento danni, dovuto a titolo di perdita del rapporto parentale. Vediamolo nello specifico.

In seguito ad un sinistro stradale avvenuto il 22 settembre 2009 sull'autostrada A4 e alla perdita della cara sorella, Tizia e Caia ricorrono in Cassazione, poiché la Corte d'Appello, pur a conoscenza del fatto che all'interno della tabella milanese, alla voce risarcimento per la perdita di un fratello o di una sorella, non è prevista una differenza tra sorelle germane e sorelle unilaterali, ha erroneamente quantificato il danno non patrimoniale da riconoscere in loro favore nella misura di 23.740mila euro a testa.
Il Collegio sottolinea l’errore del Giudice del gravame, il quale, basandosi su un'affermazione generale e astratta, aveva liquidato alle due sorelle superstiti il danno nella misura del minimo tabellare, per il solo fatto che quest’ultime fossero sorelle unilaterali e non germane. Infatti, «non risponde al requisito del giudizio di fatto l'affermazione generale e astratta secondo cui la posizione di sorelle unilaterali debba essere sempre trattata in maniera deteriore rispetto a quella di sorelle germane. Si tratta in conclusione di motivazione non in grado di attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020) e che concreta una nullità processuale, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».
Ne consegue, quindi, l’accoglimento del ricorso in oggetto. (Cass. civ., sez. III, ord., 15 febbraio 2024, n. 4166)