La delibera condominiale è nulla se non chiarisce l’oggetto
Il verbale della delibera deve essere autosufficiente, deve cioè spiegare chiaramente l’oggetto della delibera e la volontà dell’assemblea non può essere integrata né tanto meno chiarita facendosi ricorso ad altre fonti

La vicenda nasce dalle modifiche che un condomino aveva apportato a due preesistenti portoni in legno. L’assemblea condominiale deliberava di procedere al ripristino del decoro del fabbricato poiché le modifiche non erano state preventivamente autorizzate, come previsto dal regolamento condominiale, ed avevano creato alterazione al decoro.
Il verbale assembleare veniva comunicato via mail al condomino che non presente in assemblea. Quest’ultimo impugnava la delibera chiedendo di accertarne l’invalidità per nullità .
Il Tribunale di Modena ritiene fondata la domanda in quanto la delibera condominiale impugnata è nulla per assoluta indeterminatezza dell’oggetto perché non vengono in alcun modo specificate quali siano le modifiche non preventivamente autorizzate che alterano il pregio estetico del palazzo; né si indicano quali siano le attività necessarie al ripristino del decoro architettonico.
Il verbale rappresenta infatti l’unica fonte di informazione e di prova in merito alle decisioni assunte dall’assemblea dei condomini ed è finalizzato a consentire un adeguato controllo, formale e sostanziale, in ordine alla validità e alla legittimità di quanto deciso dall’assemblea stessa, oltre a rappresentare l’unica fonte di conoscenza delle decisioni dell’assemblea da parte del condomino assente (Tribunale di Modena, sez. I Civile, sentenza depositata il 9 gennaio 2024).