Immigrazione, annullato il provvedimento del Prefetto per illegittimità dell’atto presupposto

L’archiviazione di una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce la base, per il Prefetto, per poter disporre un provvedimento di espulsione.

Immigrazione, annullato il provvedimento del Prefetto per illegittimità dell’atto presupposto

Il ricorrente è cittadino senegalese che faceva ingresso nel territorio italiano nel 2014, dal Senegal, per ricongiungimento familiare con il padre. Giunto in Italia, al ricorrente veniva rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari. Nel 2016, il ricorrente presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, ma non riceveva risposta sino al luglio 2020 quando gli veniva notificata l’archiviazione del procedimento di rinnovo nonché, in via contestuale, il Prefetto adottava il provvedimento di espulsione. Avverso il provvedimento espulsivo, il ricorrente proponeva tempestivo ricorso al Giudice di Pace che, però, respingeva l’opposizione. Avverso l’ordinanza del GdP, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione argomentando tre motivi. Con il primo motivo viene lamentata l’archiviazione da parte del Prefetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia con un provvedimento che non aveva né contenuto né efficacia di diniego di rinnovo di permesso di soggiorno. Da qui discenderebbe l’illegittimità del provvedimento di espulsione. Con il secondo motivo viene lamentato l’omesso esame dei vincoli familiari che il ricorrente ha nel paese di accoglienza, ovvero l’Italia. Con il terzo, infine, viene denunciata l’omessa pronuncia sull’eccepita violazione dell’obbligo di motivazione.

Il Collegio tratta unitamente i primi due motivi di ricorso e afferma che l’atto di archiviazione non è equivalente né nel contenuto né nell’efficacia all’archiviazione e da esso non può legittimamente derivare un provvedimento amministrativo di espulsione perché difetta l’atto presupposto. I Giudici, quindi, accolgono il ricorso e annullano il provvedimento di espulsione. (Cass. civ., sez. I, ord., 5 febbraio 2024, n. 3193)

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