Il risarcimento del danno prima dell’apertura del dibattimento estingue il reato

Con la sentenza n. 45 depositata il 21 marzo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che stabilisce, al fine dell’estinzione del reato, che il risarcimento del danno debba avvenire «prima dell’udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento»

Il risarcimento del danno prima dell’apertura del dibattimento estingue il reato

La questione era stata sollevata dal Giudice di Pace di Forlì che aveva censurato lo sbarramento temporale che imponeva, prima dell'udienza di comparizione, l'adempimento delle condotte risarcitorie e riparatorie del danno conseguente al reato commesso al fine di ottenere l'estinzione dello stesso. Il giudice riteneva che tale limite temporale fosse irragionevole e tale da determinare una disparità di trattamento rispetto agli imputati dei reati di competenza del Tribunale (quindi più gravi), per i quali la riparazione integrale del danno è ammessa fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

Nella vicenda esaminata dal Giudice di Pace, un uomo era imputato del reato di percosse perché a seguito di un diverbio stradale aveva colpito al volto la persona offesa. Dal fatto non erano conseguite malattie particolari e il Giudice di Pace aveva evidenziato che in sede di udienza di comparizione le parti dichiaravano che erano in corso trattative per chiudere la vicenda con un risarcimento del danno.

La Consulta ha esaminato il ricorso e ha ritenuto fondata la censura sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, osservando «l'incoerenza del termine finale previsto dalla disposizione censurata rispetto al peculiare ruolo di “mediatore” del giudice di pace, il quale giudica reati di ridotta gravità, espressivi di conflitti interpersonali a carattere privato e alla finalità di semplificazione, snellezza e rapidità che connota il procedimento che innanzi a lui si svolge. […] La funzione conciliatoria del giudice di pace (sancita come principio generale dall'art. 2 d.lgs. n. 274/2000), il cui luogo di fisiologica esplicazione è proprio l'udienza di comparizione, risultava impedita dal termine perentorio che, previsto prima di tale udienza, frustrava la stessa funzione del giudice non consentendogli di avviare l'imputato e la persona offesa ad un accordo sulla entità e sulle modalità degli adempimenti riparatori e risarcitori».

La Corte ha infine evidenziato che il rigido limite temporale determinava «ricadute negative sul carico giudiziario, riducendo i casi di definizione anticipata del processo attraverso la dichiarazione di estinzione del reato, per l'esito positivo delle condotte riparatorie».

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