Il mancato pagamento dei canoni di locazione ad uso non abitativo porta alla risoluzione del contratto
In caso di locazione ad uso non abitativo e morosità nel pagamento dei canoni, non si applica la disciplina a tutela delle locazioni abitative che prevede un c.d. “termine di grazia” per pagare i canoni arretrati

Il proprietario di un immobile oggetto di contratto ad uso non abitativo, chiedeva al Tribunale di Cassino di pronunciare lo sfratto per morosità nei confronti del conduttore per il mancato pagamento di canoni di locazione.
Solo alcuni dei canoni arretrati erano infatti stati versati dopo la notifica dell'atto di intimazione.
Il giudice ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, condannato a versare al locatore i canoni insoluti ed a rilasciare l'immobile.
In particolare, si legge nella sentenza che «nelle locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitazione, non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento c.d. termine di grazia».
Il conduttore ha provato a far valere le sue ragioni nel processo sottolineando che il debito residuo da pagare doveva ritenersi di poca importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c. (secondo il quale «il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra»). Il Tribunale rigetta però tale prospettazione alla luce del fatto che il contratto stipulato dalle parti prevede espressamente che il mancato pagamento anche di una sola mensilità rappresenta un grave inadempimento, con automatica sussistenza dei presupposti per la risoluzione.
In conclusione, il Tribunale (Trib. Cassino, sent., 27 marzo 2024, n. 496) accoglie la domanda e osserva che, nel giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, il locatore ha l’onere di dimostrare il contratto di locazione quale fonte dell’obbligazione, mentre l’inquilino deve provare di avere adempiuto alla propria obbligazione.