I modiglioni dei balconi sono parti comuni del Condominio?

Se la loro funzione è di arricchire l’estetica di tutto lo stabile, ad esempio contribuendo al suo decoro architettonico, sì

I modiglioni dei balconi sono parti comuni del Condominio?

L’assemblea condominiale di un Condominio deliberava di intraprendere dei lavori di rifacimento dei balconi dello stabile.

Uno dei condomini ha impugnato la delibera dinanzi al Tribunale di Torino affermando che i modiglioni dei balconi quali, parti private, non avrebbero potuto essere oggetto di decisioni del Condominio.

Con la sentenza n. 1360 del 1 marzo 2024, il Tribunale di Torino rigettava la domanda attorea.

Dalle prove emerse, infatti, risultava evidente che i modiglioni non erano parti meramente strutturali, bensì svolgevano anche una funzione decorativa nella facciata condominiale, contribuendo al decoro architettonico dello stabile.

Secondo la Cassazione, infatti, i rivestimenti dei balconi devono essere considerati parti condominiali se “svolgono in svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole” (si veda Cass. Ord. n. 10848/2020).

Lo stesso consulente tecnico nominato dal giudice nella fase istruttoria aveva evidenziato come i modiglioni rivestissero una funzione decorativa dell’intero edificio, dato che questi facevano parte “di un’architettura storica dei primi del ‘900 e di un sistema costruttivo non contemporaneo”.

La domanda viene quindi rigettata e il condomino viene condannato anche a pagare le spese del giudizio.

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