Furto al distributore di benzina, ma la colpa non è dell’inadempimento della società di sorveglianza

Il titolare di un distributore di benzina chiedeva la risoluzione del contratto di videosorveglianza ispettiva concluso con una società specializzata a seguito di due furti subiti in orario notturno. Le prove dimostrano però che la colpa non è della società.

Furto al distributore di benzina, ma la colpa non è dell’inadempimento della società di sorveglianza

Il titolare di un distributore di benzina aveva sottoscritto un contratto di commissione di servizio ispettivo di videosorveglianza. Un anno più tardi, aveva subito un furto da parte di ignoti che avevano forzato la colonnina del self-service, asportando l’intero incasso senza che alcun segnale di allarme si fosse attivato. Poco tempo dopo, un secondo episodio: aveva ricevuto comunicazione di attivazione del segnale di allarme e, dopo essere stato contattato dai referenti dell’istituto di sorveglianza, era stato rassicurato circa il fatto che, dopo un sopralluogo di una guardia giurata, non erano state rilevate sul posto anomalie, ma in realtà la mattina dopo aveva riscontrato un furto perpetrato da ignoti.

L’uomo chiedeva quindi la risoluzione del contratto per inadempimento della società. La domanda veniva accolta in Tribunale, ma in sede di appello la decisione veniva ribaltata sul presupposto che la società avesse assolto gli obblighi contrattuali. La vicenda è così approdata in Cassazione.

Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello abbia operato una forzatura del dato probatorio, valorizzando alcune circostanze emergenti da documenti e non procedendo ad una valutazione globale di tutto il materiale probatorio. Il motivo è infondato.

Secondo la Corte, «l’obbligazione assunta dall’istituto di vigilanza con il contratto in esame non può ritenersi di risultato, non potendo certamente l’istituto assumere l’obbligo di impedire in modo assoluto che il proprio cliente subisca un furto, ma deve essere considerata obbligazione di mezzi, dovendo l’istituto predisporre le tutele convenute per garantire la sicurezza dei luoghi».

In relazione al secondo episodio di furto, risulta infatti appurato dalla documentazione prodotta in giudizio che nel momento del sopralluogo della guardia giurata nessuna anomalia era stata riscontrata, con la conseguenza che l’evento delittuoso si era consumato in un momento successivo all’ispezione come dimostrato dai video prodotto in giudizio dalla società. Alla luce di tali elementi emersi dalla istruttoria espletata in primo grado, il giudice d’appello ha ritenuto non ravvisabili profili di inadempimento a carico dell’istituto di vigilanza.

In conclusione, «la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass., sez. U, n. 13533/2001) e ha fondato la decisione sulle sole risultanze di causa, valorizzando, in particolare, l’orario indicato nel video prodotto in giudizio, attestante che il furto avvenuto in data 14 maggio 2012 non si era verificato in concomitanza con la ricezione del segnale d’allarme, ma in un momento temporalmente successivo». Il ricorso viene dunque rigettato. (Cass. civ., sez. III, ord., 15 febbraio 2024, n. 4163)

Ultime news

Mostra di più...