Fornitura per un Comune: necessaria la forma scritta del contratto

Non rileva la deliberazione dell’organo collegiale dell’ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico, dell’appalto o della fornitura, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in un atto sottoscritto da entrambi i contraenti

Fornitura per un Comune: necessaria la forma scritta del contratto

Tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando essa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 23699 del 22 agosto 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad una fornitura di materiale d’ufficio e di attività di assistenza tecnica – per una cifra superiore ai 200mila euro – ad un Comune, precisano che il contratto privo della forma richiesta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsivoglia forma di sanatoria. Non rileva, perciò, a tal fine la deliberazione dell’organo collegiale dell’ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico, dell’appalto o della fornitura, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in un atto sottoscritto da entrambi i contraenti e da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi.
Proprio queste considerazioni sono costate carissime alla società che ha chiesto al Comune il pagamento per la fornitura effettuata.
In primo grado, per la verità, l’ente locale è stato condannato a versare alla società ben 168mila euro. In secondo grado, però, viene chiarito che le fatture commerciali possono costituire prova del credito soltanto nella fase monitoria, mentre in sede di opposizione la pretesa creditoria deve essere dimostrata nell’an e nel quantum mediante la prova dell’esistenza di un rapporto contrattuale e dell’esecuzione delle prestazioni in esso convenute.
Invece, nella vicenda in esame, a fronte del rilevante importo economico della fornitura, difetta la prova di un contratto scritto tra le parti. In particolare, quanto alle forniture di merce, le determinazioni dirigenziali richiamate non contengono alcun accordo negoziale con la società, ma soltanto la determinazione dell’impegno di spesa per le voci relative alle forniture di beni e servizi in favore del Comune, e quanto invece all’assistenza tecnica, il contratto prodotto dalla società non è risultato firmato in calce, ma soltanto sul frontespizio, con un timbro non ufficiale dell’ente locale ed una sottoscrizione illeggibile, e peraltro è stato contestato dal Comune.
Questa visione viene condivisa dai magistrati di Cassazione, i quali, innanzitutto, ribadiscono che la mancata contestazione di fatture diverse da quelle poste a base del decreto ingiuntivo in discussione non spiega alcun effetto in relazione alla prova dell’an e del quantum della pretesa creditoria avanzata dalla società.
Decisivo è, poi, il riferimento alla assenza di ordinativi scritti da parte dell’ente locale. Ciò perché tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, non rilevando a tal fine la deliberazione dell’organo collegiale dell’ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico, dell’appalto o della fornitura, ove tale deliberazione (costituente mero atto interno e preparatorio del negozio, avente come destinatario l’organo legittimato ad esprimerne la volontà all’esterno) non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi. E, peraltro, peraltro, per la conclusione del contratto non ha rilevanza la sottoscrizione in calce alla delibera per accettazione da parte del privato, non potendosi ravvisare in detto atto gli estremi di una proposta contrattuale. Pertanto, il contratto privo della forma richiesta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsivoglia forma di sanatoria.
Di conseguenza, nella vicenda in esame, in assenza di contratto scritto, o, quanto meno, di ordini scritti, la prova della consegna della merce ordinata da un singolo dipendente comunale, e del fatto che quest’ultimo abbia firmato le fatture corrispondenti alle forniture ricevute, non è efficace ai fini della dimostrazione dell’esistenza di un rapporto negoziale impegnativo per la pubblica amministrazione. Né possono assumere rilievo le determinazioni dirigenziali richiamate dalla società, determinazioni che da un lato non sostituiscono il contratto, e dall’altro contengono il solo impegno di spesa per le forniture di beni e servizi.
Infine, va anche rilevato che l’assenza dei requisiti formali per la validità dei contratti degli enti pubblici locali, con particolare riferimento alla copertura finanziaria, che costituisce condizione di efficacia del negozio ed esige, oltre all’indicazione del capitolo di bilancio impegnato, anche il visto di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, atta a garantire l’effettiva disponibilità di denaro nel capitolo di bilancio dedicato, è rilevabile d’ufficio.

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