Fauna selvatica e responsabilità per i veicoli coinvolti
Il Tribunale ha stato stabilito che i danni causati dagli animali selvatici alle automobili in circolazione sono risarcibili in base all'articolo 2052 c.c. dal momento che gli animali selvatici sono considerati parte del patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti che ne hanno la gestione.

Il Tribunale locale mette in discussione l’esenzione dalla responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. degli enti pubblici sul presupposto che, in diritto, non è giustificabile l’esclusione dell’effettivo rapporto di custodia per gli animali selvatici. Questo assunto ha comportato un privilegio per la pubblica amministrazione, che il giudice ha ritenuto ingiustificato.
Poiché la proprietà pubblica delle specie protette è principalmente finalizzata alla protezione dell'ambiente e degli ecosistemi, con un'attenzione particolare alla gestione e tutela delle specie, è stata data alle Regioni la competenza normativa, amministrativa, di coordinamento e di controllo sul patrimonio faunistico. Questo ruolo assume aspetti di utilizzo simili a quando un soggetto diverso dal proprietario di un animale trae vantaggio dall'utilizzo degli stessi, in termini legali e ai sensi dell'articolo 2052 c.c. La funzione di tutela, gestione e controllo delle specie faunistiche protette svolta dalle Regioni può essere considerata, sostanzialmente, un "utilizzo" pubblicistico di questo patrimonio, formalmente di proprietà dello Stato, con l'obiettivo di ottenere un beneficio collettivo per l'ambiente e gli ecosistemi. Di conseguenza, in base a queste considerazioni, la Corte ha stabilito che la responsabilità per i danni causati dagli animali ricade sul soggetto che ne trae beneficio, che in questo caso è una pubblica amministrazione, a meno che non riesca a dimostrare un caso fortuito. Secondo le disposizioni normative precedentemente menzionate, il soggetto responsabile può essere identificato esclusivamente nelle Regioni, poiché sono loro gli enti territoriali responsabili sia della normativa che delle funzioni amministrative riguardanti la gestione e il controllo delle attività sull'ambiente e sugli ecosistemi, eventualmente svolte da altri enti con delega o direttamente da loro. In caso di omissioni, le Regioni sono gli enti deputati a intervenire anche con i poteri sostitutivi in caso di necessità. In ultima analisi, sono quindi le Regioni gli enti che utilizzano il patrimonio faunistico protetto per garantire il beneficio collettivo della tutela dell'ambiente e degli ecosistemi. (Tribunale di Livorno datata 19 gennaio 2024, n. 121)