Famiglia consuma latte contaminato: legittimo porre sotto accusa il produttore

Dal canto proprio, l’azienda può difendersi fornendo la dimostrazione concreta che il difetto non esisteva al momento della messa in circolazione del prodotto

Famiglia consuma latte contaminato: legittimo porre sotto accusa il produttore

Ai fini dell’esonero dalla responsabilità da prodotto difettoso, alla luce del ‘Codice del consumo’, la prova liberatoria gravante sul produttore, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva al momento della messa in circolazione del prodotto, richiede un accertamento esteso all’intero processo che precede la commercializzazione del bene e che ne determina le condizioni di sicurezza, non potendo ritenersi soddisfatta mediante il solo riscontro della regolarità del ciclo produttivo in senso stretto o della negatività delle analisi su altri esemplari del medesimo lotto, ove non risulti esclusa, alla luce di una valutazione complessiva delle circostanze del caso, la riferibilità del difetto anche alle fasi di confezionamento, manipolazione, trasporto o stoccaggio, ricadenti nella sfera di controllo del produttore.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 17126 del 31 maggio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito della disavventura capitata ad una famiglia dopo avere consumato una confezione di latte risultato poi contaminato.
Inequivocabili le ripercussioni subite dai tre membri della famiglia, ossia disturbi gastrointestinali consistiti in dolori addominali, vomito e diarrea, con tanto di accesso al ‘Pronto Soccorso’.
Consequenziale l’azione giudiziaria proposta nei confronti della società produttrice della confezione di latte contaminato.
In Tribunale viene escluso ogni addebito a carico dell’azienda, poiché, pur risultando accertata la difettosità del prodotto in relazione alla singola confezione esaminata, è emerso che altre confezioni di latte del medesimo lotto erano esenti da contaminazione e che il ciclo produttivo non presentava irregolarità, e che pertanto è del tutto plausibile che la contaminazione sia intervenuta in epoca successiva all’immissione in commercio della confezione di latte.
In Appello, poi, viene respinta nuovamente l’ipotesi di addebiti a carico della società, essendo rimasta indimostrata la sussistenza di profili di negligenza, imprudenza o imperizia.
In particolare, alla luce del ‘Codice del consumo’, viene sottolineato che la società ha assolto il previsto onere della prova liberatoria, poiché gli accertamenti eseguiti dai ‘NAS’ non hanno rilevato irregolarità nel ciclo produttivo né violazioni delle procedure di autocontrollo, e dalle analisi di laboratorio risulta che la contaminazione ha interessato esclusivamente una confezione di latte, mentre le altre confezioni, appartenenti al medesimo lotto, sono risultate esenti da vizi, sicché se ne trae, secondo il giudice d’Appello, la conclusione che è probabile l’insorgenza del difetto in un momento successivo rispetto alla messa in circolazione del prodotto.
A smentire i giudici di merito provvedono i magistrati di Cassazione, i quali precisano che la prova liberatoria per l’azienda non può essere intesa in senso riduttivo, come dimostrazione della sola regolarità del ciclo produttivo in senso stretto.
In generale, la responsabilità da prodotto difettoso presuppone che il danneggiato provi il difetto, il danno e il nesso eziologico, mentre al produttore compete la prova liberatoria consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva al momento della messa in circolazione del prodotto. La corretta individuazione del momento rilevante ai fini della prova liberatoria esige, tuttavia, di precisare il contenuto della nozione di messa in circolazione, che non coincide con la sola fase della produzione in senso stretto, ma individua l’uscita del prodotto dalla sfera di controllo del produttore e il suo ingresso nel circuito distributivo.
In tal senso dispone espressamente il ‘Codice del consumo’, secondo cui un prodotto è messo in circolazione quando il produttore lo ha consegnato all’acquirente, all’utilizzatore o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova, ovvero quando lo ha consegnato al vettore o allo spedizioniere per l’invio, emergendo con chiarezza come il dato normativo ancori la rilevanza non già al mero completamento del ciclo produttivo, ma al momento in cui il bene viene avviato nel mercato. Ne consegue che la messa in circolazione non si esaurisce nella fase di trasformazione del prodotto, ma comprende l’intero processo che conduce alla sua immissione nel circuito commerciale, ivi incluse le operazioni di confezionamento, etichettatura, imballaggio, trasporto e stoccaggio, le quali, lungi dal collocarsi al di fuori del processo produttivo, ne costituiscono parte integrante fino al momento dell’ingresso del bene nel mercato.
Tale ricostruzione è coerente con la funzione sistematica che la nozione riveste nell’ambito della disciplina della responsabilità da prodotto difettoso, giacché è proprio al momento della messa in circolazione che si collega, da un lato, il giudizio sulla difettosità, fondato sul parametro della sicurezza che ci si può legittimamente attendere, ‘Codice del consumo’ alla mano, tenuto conto, tra l’altro, del tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, e, dall’altro lato, la prova liberatoria.
In questa prospettiva, va chiarito che il concetto di difetto è strettamente connesso al concetto di sicurezza e che il prodotto è difettoso quando non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione alle circostanze del caso, con la conseguenza che il relativo giudizio deve essere condotto verificando se, al momento della sua immissione sul mercato, il bene presentasse un livello di sicurezza inferiore a quello atteso.
Altresì, il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi difettoso non corrisponde a quello della sua più rigorosa innocuità, dovendo farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall’utenza, e che il danno non prova di per sé la difettosità del prodotto, ma neppure la conformità agli standard di settore consente automaticamente di escluderla.
Con specifico riferimento al momento rilevante della valutazione, va ribadito che l’accertamento deve essere compiuto in concreto, verificando se, alla luce di tutte le circostanze del caso, il prodotto abbia presentato, nel momento della sua immissione sul mercato, un livello di sicurezza inferiore a quello legittimamente attendibile, e che tale giudizio implica una valutazione non meramente astratta, ma ancorata alle circostanze del singolo caso, anche sul piano eziologico.
Alla luce della centralità del momento di ingresso del prodotto nel mercato, n e deriva che la prova liberatoria non può essere intesa in senso riduttivo, come dimostrazione della sola regolarità del ciclo produttivo in senso stretto, ma richiede che sia esclusa, con riferimento all’intero arco procedimentale che precede la commercializzazione del bene, la sussistenza del difetto al momento della sua immissione nel mercato. Diversamente opinando, si finirebbe per alterare il significato normativo della messa in circolazione, restringendola ad una fase che il legislatore non ha inteso isolare, e per ammettere una prova liberatoria fondata su un accertamento solo su un segmento del ciclo produttivo, non idoneo a escludere che il difetto si sia originato in una fase – pur successiva alla produzione – ancora ricadente nella sfera di controllo del produttore.
Ne deriva, tornando alla vicenda in esame, che il rilievo valorizzato in Appello, secondo cui gli accertamenti dei ‘NAS’ non hanno evidenziato irregolarità, assume portata meramente parziale, in quanto non idoneo a coprire l’intero arco procedimentale rilevante ai fini della prova liberatoria, lasciando privo di verifica proprio quel segmento – successivo alla produzione del latte e anteriore alla commercializzazione – in cui i consumatori hanno specificamente collocato la possibile insorgenza della contaminazione.
Tali premesse rendono evidente l’erroneità della decisione d’Appello, poiché si è ritenuta dimostrata la non riferibilità del difetto al momento della messa in circolazione valorizzando esclusivamente: l’assenza di irregolarità nel ciclo produttivo in senso stretto; la negatività delle analisi su altre confezioni del medesimo lotto. Tuttavia, un simile percorso argomentativo si rivela logicamente insufficiente. I consumatori hanno, infatti, specificamente dedotto che gli accertamenti valorizzati erano limitati alla fase di trasformazione del latte e non si estendevano alle successive operazioni di confezionamento, imballaggio, etichettatura, trasporto e stoccaggio, nelle quali il prodotto entra in contatto con materiali esterni e che, proprio per tale ragione, risultavano astrattamente idonee a costituire il momento di insorgenza della contaminazione. E hanno, altresì, evidenziato come non fossero stati chiariti: il processo di inserimento del latte nei contenitori in tetrapak; le modalità di sigillatura ed etichettatura; i controlli effettuati sui materiali utilizzati in tali fasi.
A fronte di tali obiezioni, non è stata offerta alcuna risposta, arrestando l’indagine alla sola verifica della regolarità del ciclo produttivo, senza confrontarsi con il segmento successivo, pur decisivo ai fini dell’accertamento della prova liberatoria. Né assume valore decisivo il rilievo secondo cui la contaminazione sarebbe rimasta circoscritta ad una sola confezione.
Come emerge dai principi che governano la materia, il fatto che il difetto si manifesti in un singolo esemplare non vale, di per sé, ad escluderne la riconducibilità al processo produttivo o alle fasi immediatamente successive, ben potendo trattarsi di un difetto di fabbricazione o di manipolazione incidentale verificatosi in una fase della filiera ancora controllata dal produttore. Anzi, proprio la circostanza che il difetto abbia interessato una sola unità del prodotto impone una verifica più penetrante delle modalità di confezionamento e gestione del bene prima della sua distribuzione, e non autorizza un giudizio liberatorio fondato su presunzioni di segno opposto.

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