Fa bene il cliente a non pagare le bollette a fronte del mancato trasferimento della linea telefonica

Inutile la richiesta, ripetuta nel tempo, di trasferire la linea di telefono e internet nella nuova sede dell’azienda. Il fornitore, infatti, per non meglio precisati «impedimenti tecnici», non provvede al trasferimento. La decisione di non pagare le bollette e di richiedere l’indennizzo e il risarcimento dei danni trova ora condivisione da parte della Cassazione (ordinanza 15 febbraio 2024, n. 4197).

Fa bene il cliente a non pagare le bollette a fronte del mancato trasferimento della linea telefonica

Il protagonista di questa vicenda giudiziaria aveva chiesto al fornitore e gestore della linea telefonica il trasferimento di quest’ultima, nonché del servizio internet, presso la nuova sede della propria azienda. Il fornitore aveva disattivato la vecchia linea ma dopo 10 giorni aveva comunicato di non poter procedere al trasferimento richiesto per impedimenti tecnici. Precisava dunque che era necessaria l’attivazione di una nuova linea presso la nuova sede per poter poi effettuare la migrazione del vecchio numero.

Dopo aver così provveduto, l’uomo chiedeva quindi la migrazione ma, non essendo avvenuto il trasferimento ed avendo per di più servizi meno efficienti sul nuovo numero, aveva sospeso i pagamenti richiesti, dopo aver scoperto anche che il vecchio numero era stato assegnato ad altro utente.

Il fornitore aveva quindi sospeso il servizio e l’utente aveva convenuto in giudizio la società domandando l’indennizzo di cui al d.m. n. 197/1997 e alle condizioni generali di contratto per il ritardato e anzi mancato trasferimento della linea, oltre al risarcimento dei maggiori danni. La domanda veniva però rigettata sia in primo che in secondo grado. La questione è così approdata dinanzi alla Cassazione.

Le doglianze del cliente trovano condivisione da parte dei Supremi Giudici. In tema di contratto di somministrazione, infatti, «l’onere di provare l’inesistenza dei disservizi allegati dal somministrato, ovvero l’inesistenza dell’inesatto adempimento, è a carico del somministrante, sicché quest’ultimo deve dimostrare di avere reso la prestazione che giustifica l’obbligazione di pagamento della controparte» (Cass. civ. n. 3996/2020).

Lo stesso onere sussiste nel caso di eccezione d’inadempimento, «risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento».

Tornando al caso di specie, la pronuncia non condivide la decisione dei giudici d’appello laddove hanno ritenuto «non gravemente inadempiente» la società in base a mere giustificazioni riferite a impedimenti tecnici la cui dimostrazione è totalmente mancante. Inoltre, la morosità del cliente è successiva rispetto all’inadempienza della società.

La Cassazione accoglie in conclusione il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio al giudice dell’appello.

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