Esame per l’esercizio della revisione legale: legittimo lo stop a fronte della insufficienza in una prova scritta
Sacrosanta la scelta della commissione esaminatrice di non procedere alla correzione delle prove scritte successive qualora una delle precedenti sia stata valutata insufficiente
Con riguardo all’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale – disciplinato dal decreto del Ministero della Giustizia e dal relativo bando – è legittima la scelta della commissione esaminatrice di non procedere alla correzione delle prove scritte successive qualora una delle precedenti sia stata valutata insufficiente, poiché l’ammissione alla prova orale presuppone il conseguimento della sufficienza in ciascuna prova scritta e la valutazione degli elaborati successivi risulta priva di utilità ai fini della procedura. A tal fine, i criteri di valutazione previamente fissati dalla commissione e l’attribuzione del punteggio secondo tali criteri costituiscono motivazione sufficiente del giudizio espresso sugli elaborati.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (sentenza numero 12611 del 10 luglio 2026 del Tar Lazio), i quali hanno respinto le obiezioni sollevate da un aspirante revisore legale, il quale, dopo aver svolto con esito negativo (sessione 2024) due delle tre prove scritte per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, ha impugnato l’elenco degli ammessi alle prove orali unitamente al regolamento adottato dalla commissione esaminatrice per la correzione degli elaborati, ivi compreso il verbale di correzione dei propri compiti scritti, le cui motivazioni non consentirebbero, a suo dire, di comprendere le carenze che hanno comportato la mancata valutazione della terza prova scritta ed il conseguente mancato accesso alle prove orali.
Per i magistrati, invece, la commissione esaminatrice ha correttamente applicato, per la valutazione delle prove scritte, quanto previsto dal bando elaborato in ottemperanza del quadro normativo di riferimento di cui al regolamento d’esame richiamato nelle premesse del bando medesimo.
In particolare, i giudici annotano che il regolamento prevede che l’esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale secondo le seguenti modalità: la prima prova scritta verte su materie economiche e aziendali; la seconda prova scritta verte su materie giuridiche; la terza prova scritta verte sulle materie tecnico professionali e della revisione e comprende un quesito unico a contenuto pratico; la prova orale verte sulle materie scelte. Inoltre, il bando per l’ammissione all’esame di idoneità deve contenere indicazioni sulla modalità con cui è svolta ciascuna delle prove, consistente nella risoluzione per iscritto di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima predeterminata, nonché l’indicazione delle materie su cui si svolgerà la prova orale.
In osservanza alle richiamate disposizioni regolamentari, il bando per l’esame 2024 ha puntualmente previsto che l’esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale secondo le seguenti modalità: la prima prova scritta, consistente nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di trenta righe vertente nelle materie ivi elencate nel bando (materie economiche); la seconda prova scritta, consistente nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di trenta righe vertente nelle materie ivi elencate nel bando (materie giuridiche); la terza prova scritta, consistente in un quesito a contenuto pratico attinente alle materie ivi elencate nel bando.
Il regolamento prevede anche che a ciascun elaborato è assegnato un punteggio in trentesimi e che il voto è annotato in lettere dal segretario in calce al lavoro, mentre nel caso in cui il primo o il secondo elaborato sia stato annullato o valutato insufficiente non si procede alla correzione degli elaborati successivi.
Tale prescrizione trova la sua ragione, osservano i giudici, nella circostanza che il regolamento prevede che sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi di voto in ciascuna prova scritta, dal che risulta ininfluente procedere alla correzione degli elaborati successivi a quello risultato insufficiente che di per sé esclude l’ammissione del candidato alla prova orale.
Non a caso, il bando d’esame relativo alla sessione 2024, in recepimento di quanto disposto dal regolamento, ha ribadito che sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi di voto in ciascuna prova scritta, il che, anche se non espressamente previsto, rimandando così alla prescrizione regolamentare che autorizza la non correzione degli elaborati successivi a quello giudicato insufficiente attesa l’ininfluenza della valutazione di tali elaborati ai fini dell’ammissione alla prova orale.
Peraltro, il bando ha previsto che per la valutazione degli elaborati, vale a dire, nel caso di specie, la prima e la seconda prova scritta, si deve tenere conto della media dei voti riportati in ciascun quesito.
Analizzando la posizione dell’aspirante revisore legale, occorre evidenziare che la prima prova scritta è stata valutata 18/30, per come risultante dalla media dei voti attribuiti ai tre quesiti di cui essa si componeva (primo quesito 17/30 – secondo quesito 18/30 – terzo quesito 18/30), mentre la seconda prova è stata valutata 10/30, parimenti risultante dalla media dei voti attribuiti ai tre quesiti di cui essa si componeva (primo quesito 1/10, secondo quesito 14/10 e terzo quesito 14/10), il tutto come puntualmente verbalizzato.
Appare pertanto di evidente, alla luce delle insufficienze riportate dal candidato, come la commissione esaminatrice mai avrebbe potuto procedere alla correzione del terzo elaborato, vertente sul quesito di ordine pratico, anche perché, secondo quanto previsto dal bando, occorre la sufficienza in tutte le prove scritte ai fini dell’ammissione all’orale.