Due mamme, il nome del c.d. genitore intenzionale da cancellare con rettifica

In seguito al percorso di procreazione medicalmente assistita intrapreso in Spagna, due donne dichiaravano la nascita della loro figlia, indicandosi come madri dinanzi all’Ufficiale dello stato civile di un Comune lombardo.

Due mamme, il nome del c.d. genitore intenzionale da cancellare con rettifica

Il Comune di residenza delle due donne, però, trascriveva parzialmente l’atto di nascita, iscrivendo la minore come figlia della sola partoriente. Il Tribunale di Lecco accoglieva il ricorso della Procura della Repubblica che chiedeva l’annullamento dell’atto di nascita che riconosceva ed attestava la doppia genitorialità. Anche la Corte d’Appello di Milano confermava quanto deciso dal giudice di primo grado.

Le due donne ricorrono, quindi, in Cassazione contestando l’ammissibilità della procedura attivata dalla Procura presso il Tribunale di Lecco, ritenendo dirimente «la differenza tra ciò che consente la formazione dell’atto, e dunque la costituzione dello status (titolarità sostanziale), e ciò che rappresenta invece la sua iscrizione o annotazione (e per altri aspetti la sua trascrizione) nei registri dello stato civile (titolarità formale)».

La doglianza è infondata. Il Collegio ricorda a riguardo che l'unico strumento utilizzabile, ai fini della contestazione della legittimità della annotazione sull'atto di nascita operata dall'Ufficiale di stato civile, dev'essere individuato nel procedimento di rettificazione, «la cui funzione, collegata a quella pubblicitaria propria dei registri dello stato civile ed alla natura dichiarativa propria delle annotazioni in essi contenute, aventi l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 451 c.c., ma non costitutive dello status cui i fatti da esse risultanti si riferiscono, esclude peraltro l'idoneità della decisione ad acquistare efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del rapporto giuridico di filiazione» (Cass. n.7413/2022).

Inoltre, «in caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, la domanda volta ad ottenere la formazione di un atto di nascita recante quale genitore del bambino, nato in Italia, anche il c.d. genitore intenzionale, non può trovare accoglimento, poiché il legislatore ha inteso limitare l'accesso a tali tecniche alle situazioni di infertilità patologica, fra le quali non rientra quella della coppia dello stesso genere; non può inoltre ritenersi che l'indicazione della doppia genitorialità sia necessaria a garantire al minore la migliore tutela possibile, atteso che, in tali casi, l'adozione in casi particolari si presta a realizzare appieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte cost. n. 79 del 2022.»

Per tutti questi motivi, il ricorso va rigettato. (Cass. civ., sez. I, ord., 20 febbraio 2024, n. 4448).

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