Cosa succede se manca la firma sull’ultima pagina del preliminare di compravendita?
L’omessa firma, sia in calce sia a margine, nell’ultima pagina di un contratto preliminare di compravendita da parte dell’alienante non priva di validità l’atto

Nel caso esaminato dalla Cassazione con la sentenza n. 2558 depositata il 26 gennaio 2024, nell’ambito di un contratto preliminare, i contraenti avevano firmato le prime tre pagine dell’atto mentre l’ultima era stata firmata solo dal promittente acquirente.
Il venditore contestava quindi davanti al Tribunale l’avvenuto perfezionamento del contratto. I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, sancivano la nullità del contratto per la mancanza della sottoscrizione finale da parte di un contraente.
La Cassazione chiamata ad esprimersi sulla vicenda richiama il presupposto per cui la volontà del contraente di ritenersi o meno vincolato ad un accordo (e, quindi, l’esistenza dell’avvenuta accettazione dell’altrui proposta contrattuale) deve essere valutata sulla base del complesso dei comportamenti tenuti nel corso delle trattative. Viene quindi affermato «il principio della validità ed efficacia del contratto pur se il relativo testo è risultato mancante delle sottoscrizione della promittente venditrice solo nell’ultima pagina».
Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti, in tema di contratti soggetti alla forma scritta vige «il principio secondo cui il perfezionamento del negozio può avvenire anche in base ad un documento firmato da una sola parte, ove risulti una successiva adesione, anche implicita, del contraente non firmatario, contenuta in atto scritto diretto alla controparte, presuppone che detto documento abbia tutti i requisiti necessari ad integrare una volontà contrattuale» (Cass. Civ. sez. II, 26 gennaio 2024, n. 2558).