Corpo di Polizia Locale: qualifica di comandante attribuibile solo a personale con qualifica dirigenziale

Per i giudici prevale la disposizione normativa primaria rispetto all’eventuale norma regolamentare locale che preveda regole diverse

Corpo di Polizia Locale: qualifica di comandante attribuibile solo a personale con qualifica dirigenziale

La qualifica di comandante del Corpo di Polizia Locale deve essere necessariamente attribuita a personale con qualifica dirigenziale, prevalendo la disposizione normativa primaria, cioè, nel caso specifico, la legge regionale del Lazio, sull’eventuale norma regolamentare locale che preveda regole diverse.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 5909 dell’8 luglio 2025 del Consiglio di Stato) a chiusura del contenzioso sorto nel territorio di una piccola cittadina in provincia di Latina.
A sollevare la questione è stato un dipendente del Comune, inquadrato nella qualifica dirigenziale e in passato Comandante del locale Corpo di Polizia Municipale, il quale ha impugnato il decreto con cui il commissario straordinario ha confermato il Comandante della Polizia Locale, avente l’incarico di ‘istruttore direttivo di vigilanza’, a seguito dell’approvazione della nuova macrostruttura dell’amministrazione civica.
Il confermato Comandate ha ribattuto, a difesa della propria nomina, che la legge regionale non impone affatto l’obbligo dell’assegnazione dell’incarico di Comandante di Polizia Locale ad una figura dirigenziale, limitandosi a prevedere che il comandante del Corpo di Polizia Locale è inquadrato nella qualifica o categoria apicale prevista per il personale dell’ente.
Linea simile per il Comune, secondo cui la nozione di qualifica (o categoria) apicale, richiamata nella disposizione di legge, non può essere ricondotta alla figura dirigenziale, essendo tale categoria notoriamente posta al di fuori delle nomenclature tipiche del rapporto di lavoro subordinato. Perciò, alla luce della vigente normativa di settore, la qualifica di dirigente posseduta all’epoca dall’ex comandante non gli avrebbe comunque potuto garantire, secondo il Comune, il diritto (esclusivo, rispetto agli altri funzionari comunali non dirigenti) all’incarico di Comandante di Polizia Locale.
Le obiezioni sollevate dal Comandante confermato e dal Comune vengono respinte dai giudici, i quali, innanzitutto, definiscono come non rilevante la circostanza che la delibera del 2020 non precluda, nella sua formulazione testuale, a priori la possibilità per i dirigenti di essere nominati Comandanti del Corpo di Polizia Municipale, bensì, all’opposto, rileva la circostanza che tale norma preveda la possibilità di attribuire l’incarico anche a dei funzionari privi di qualifica dirigenziale.
Utile anche il riferimento al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro ‘Enti locali’, secondo cui, solo negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative, laddove solo nei Comuni privi di dirigenti le posizioni organizzative (tra cui i funzionari) possono essere nominate responsabili delle strutture apicali.
Tornando allo specifico caso, vi è una concreta antinomia tra una norma di legge regionale che impone, senza evidente possibilità di deroga, l’inquadramento del Comandante del Corpo di Polizia Municipale nella qualifica o categoria apicale prevista per il personale dell’ente locale – nel caso di specie, quella dirigenziale – ed una norma regolamentare locale che, pur in presenza di figure dirigenziali nell’ordinamento del personale comunale, consente esplicitamente la preposizione al suddetto Corpo di un funzionario direttivo, come in concreto accaduto.
Per chiudere il cerchio, infine, i magistrati sottolineano che la legge regionale del Lazio, risalente al 2005, non si limita ad indicare che il Comandante debba essere inquadrato nella categoria apicale, ma prevede che esso rivesta anche la qualifica apicale: non vi è dunque dubbio che, nel far riferimento alla qualifica apicale (non solo alla categoria), tale disposizione non possa che riferirsi, come in questa vicenda, alla qualifica dirigenziale.

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