Bloccato l’abbattimento del maialino da compagnia non registrato
Il provvedimento, secondo il TAR Piemonte, è illegittimo perché irragionevole e sproporzionato essendo l’animale sano, seppur non registrato.

L’ASL di Novara aveva disposto l’abbattimento della maialina di razza vietnamita incrociata con un cinghiale e detenuta da un privato.
L’animale era stato sottoposto a prelievo diagnostico per varie patologie, tra cui la famigerata PSA “peste suina africana”, e al prelievo del Dna, necessario per la sua identificazione. Dalle analisi era emerso che la maialina era perfettamente in salute. L’ASL aveva anche prescritto la realizzazione di una doppia recinzione oltre ad altri accorgimenti miranti a fronteggiare la PSA (c.d. misure di biosicurezza). In seguito, veniva disposto l’abbattimento per omessa tempestiva registrazione dell’animale e veniva respinta l’istanza di proroga.
Da qui, la decisione di impugnare davanti al TAR il provvedimento.
L’ordine di abbattimento dell’autorità sanitaria si fondava sugli artt. 5 e 9 del d.lgs. 134/2022 che mirano ad assicurare la tracciabilità degli animali, in modo da assicurare l’efficace attuazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie; si tratta di disposizioni che si applicano a qualsiasi tipologia di allevamento, compresi quelli c.d. “non dpa”, che detengono animali per finalità diverse da quelle zootecniche e di produzione di alimenti. Nel caso in esame, infatti l’animale era detenuto a scopo di compagnia e viveva al pari di un animale d’affezione più comune.
In ogni caso, l’art. 15 del decreto legislativo citato non impone l’abbattimento degli animali illegittimamente detenuti ma si limita a disporre il sequestro di quelli non identificati.
Ciò posto, il TAR ritiene che non possa essere legittimato l’abbattimento dell’animale, perché la tutela degli animali è valore contemplato dalla legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1, che ha inserito nell’art. 9 Cost. una riserva di legge, stabilendo che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali», così dando cittadinanza costituzionale alla tutela degli animali.
Viene inoltre precisato che l’ordinanza del Commissario straordinario per la peste suina, attribuisce il potere alle ASL, nel caso in cui vengano rinvenuti suini non identificati per i quali sia impossibile risalire al proprietario oppure suini selvatici o domestici detenuti illegalmente, di disporre il sequestro, l’abbattimento e la distruzione degli animali dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari eventualmente ritenuti necessari. Tale potere è però soggetto al principio di proporzionalità con l’effetto che l’abbattimento rappresenta una extrema ratio soggetta a rigorosa valutazione da parte dell’amministrazione e non un automatismo.