Assicurazione plurima e azione di regresso da parte dell’assicuratore solvente
Quando vengono stipulate più assicurazioni a copertura dello stesso rischio senza l’accordo degli assicuratori (cd. assicurazione plurima), l'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri, ex art. 1910, comma 4 c.c., in misura proporzionale all’indennizzo contrattualmente dovuto da ciascuno degli altri assicuratori.

Si è in presenza di una c.d. assicurazione plurima nel caso in cui vengano stipulate più assicurazioni a copertura dello stesso rischio senza l’accordo degli assicuratori, come accaduto nella vicenda affrontata dalla Cassazione con la sentenza n. 4273/24.
Una società assicuratrice aveva infatti assicurato la responsabilità civile di una clinica e dei suoi dipendenti. In occasione di un processo per responsabilità di uno dei sanitari, la società ha provveduto come previsto dal contratto al risarcimento ai pazienti danneggiati. Il medico responsabile del danno, tuttavia, aveva stipulato anch'egli un'assicurazione della propria responsabilità civile con un’altra società assicuratrice. Si è posto dunque il problema dell’azione di regresso che la prima società ha esperito nei confronti della seconda.
In primo grado la domanda di regresso era stata rigettata, mentre in sede d'impugnazione la Corte d'appello ha affermato il diritto di regresso della società quantificandolo nella misura nel 50% dell'indennizzo pagato al terzo danneggiato.
Con l’impugnazione in Cassazione si pone il problema della misura del regresso tra assicuratori.
Secondo la sentenza citata la quota dell’azione di regresso deve essere calcolata in proporzione all'indennizzo dovuto, con la conseguenza che la misura del regresso è data dal prodotto tra il danno causato dal sinistro per l'indennizzo dovuto dal singolo assicuratore, diviso la sommatoria degli indennizzi dovuti da tutti gli assicuratori.
Tale soluzione è suggerita in primo luogo da un criterio letterale: il regresso, disciplinato dall’art. 1910, comma 4, codice civile è proporzionato “all'indennità dovuta” da ciascun assicuratore.
La Cassazione rileva come questo termine nel codice civile sia sempre stato inteso per indicare l'indennizzo dovuto e mai il valore assicurato o il massimale dell'assicurazione. In secondo luogo, per i giudici di legittimità tale tesi va privilegiata anche in virtù di un criterio finalistico: la ratio della norma è infatti quella di ridurre, in presenza di più assicuratori, il peso economico del sinistro per ciascuno di essi e ciò può realizzarsi solo se il regresso è calcolato in base all'indennizzo.