In generale, la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del caso fortuito, che può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, in un comportamento della vittima
Fondamentale che tale situazione sia conosciuta o conoscibile dal terzo, indipendentemente dal concreto pregiudizio arrecato o dalla vantaggiosità dell’atto
Necessario, invece, indagare riguardo alla sua esatta collocazione, ma, soprattutto, verificare se essa, per caratteristiche oggettive, sia a servizio dell’edificio o di una porzione esclusiva
Non sufficiente il richiamo all’incertezza sulle cause per ‘salvare’ il custode da ogni addebito
Irrilevante, comunque, il superamento di soglie scientifiche di tossicità o nocività per la salute
Consentita al condòmino l’utilizzazione più intensa della cosa comune al servizio della sua proprietà esclusiva, purché ne sia permesso il pari uso agli altri partecipi e non ne sia alterata la destinazione
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