Superbonus: la verifica della congruità della spesa deve essere effettuata al momento del suo sostenimento

Quale prezzario deve essere applicato per la verifica della congruità dei prezzi se viene utilizzato il prezziario di una regione diversa da quella nella quale è sito il Condominio che ha deliberato i lavori?

Superbonus: la verifica della congruità della spesa deve essere effettuata al momento del suo sostenimento

La risposta dell’Agenzia delle Entrate deriva da un quesito posto da un condomino. Tale condominio di un condominio minimo composto da n. 5 unità immobiliari, unitamente agli altri proprietari e comodatari, ha deliberato e incaricato una ditta edile di effettuare interventi di efficientamento energetico di cui al cd. Superbonus, con conseguente presentazione della CILAS in data 15 aprile 2022.

Il condominio istante afferma che vuole sostituire le finestre e persiane ''ad arco'' dell'intero edificio con il mantenimento della stessa forma e che, al momento della firma del contratto di appalto avvenuto ad aprile 2022, il prezzario della Regione X dove si trova il condominio non contemplava tale tipologia di infisso. Per questa ragione è stato utilizzato il prezzario della ''vicina'' Regione Y edizione 2021 che, invece, la prevedeva. Il condominio fa presente che la sostituzione delle finestre e persiane è attualmente in corso e che, nel frattempo, la Regione X ha aggiornato il prezzario includendovi anche i prezzi riferiti alla sostituzione delle persiane e delle finestre ''ad arco''. Allegando documentazione integrativa, il condominio ha specificato che per l'intervento complessivo prospettato è stato completato il primo SAL, in data 2 maggio 2023, e che il secondo e ultimo SAL, nel quale confluirà anche l'intervento trainato di sostituzione delle finestre e persiane, è in corso. Inoltre, i condomini hanno optato per l'applicazione del cd. ''sconto in fattura''. Ciò premesso, il Condominio chiede all'Agenzia delle Entrate quale prezzario deve essere utilizzato per la verifica della congruità dei prezzi prevista dall'art. 119 c. 13 DL 34/2020.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che la verifica della congruità della spesa debba essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data che, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento.

In caso di sconto ''integrale'' in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore. Ne consegue che, nel caso di specie, il tecnico abilitato incaricato dal Condominio di attestare la congruità delle spese relative all'intervento ''trainato'', di sostituzione delle persiane e degli infissi, nel rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa e non oggetto del presente interpello, deve fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa nel senso sopra precisato. (Risposta Agenzia delle Entrate, 5 gennaio 2024, n.1)

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