Se l’animale selvatico imperversa e fa danni, paga la pubblica amministrazione
Legittima la pretesa risarcitoria avanzata da un automobilista ritrovatosi un capriolo sulla strada

Per i giudici prevale la disposizione normativa primaria rispetto all’eventuale norma regolamentare locale che preveda regole diverse
La persona danneggiata da un cane randagio che intenda agire per ottenere un risarcimento ha l’onere di provare la colpa della pubblica amministrazione per il danno patito, colpa che, però, non può essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, essendo necessaria, invece, la dimostrazione della insufficiente organizzazione di un servizio di prevenzione nella lotta al randagismo