Revoca della donazione: esclusa la legittimazione degli eredi ad agire

I giudici precisano che la revocazione che non è in alcun modo correlata a finalità di conservazione del patrimonio del donante, cui è correlata la soddisfazione dei diritti successori degli eredi

Revoca della donazione: esclusa la legittimazione degli eredi ad agire

In materia di revoca della donazione per sopravvenienza o esistenza di figli, come previsto dal Codice Civile, è da escludere che gli eredi siano legittimati jure proprio ad agire per la revocazione della donazione, revocazione che non è in alcun modo correlata (così come, invece, la revocazione per ingratitudine) a finalità di conservazione del patrimonio del donante, cui è correlata la soddisfazione dei diritti successori degli eredi. Questi ultimi, pertanto, non sono titolati ad agire direttamente per ottenerla. Ciò, peraltro, non vale a negare che gli effetti patrimoniali della donazione si ripercuotano sui diritti ereditari dei discendenti, la cui tutela, tuttavia, è affidata al rimedio previsto con l’azione di riduzione.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 16173 del 25 maggio 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere posizione sul contenzioso relativo alla donazione compiuta da un uomo in favore di una nipote, donazione contestata dalla moglie dell’uomo, deceduto prima della nascita della figlia, ribadiscono che il diritto potestativo di chiedere la revoca della donazione, a fronte della sopravvenienza o della esistenza di figli, spetta esclusivamente al donante ed è inscindibilmente collegato alla sua libera determinazione in relazione ai mutati doveri genitoriali, e, quindi, non si trasmette agli eredi jure hereditatis.
Respinta definitivamente, quindi, l’azione proposta dalla donna e mirata, a suo dire, a tutelare la figlia.
Utile, secondo i magistrati di Cassazione, una ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Nello specifico, il Codice Civile prevede che le donazioni fatte da chi non aveva (o ignorava di avere) figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante, ovvero per il riconoscimento di un figlio, se al tempo della donazione il donante non aveva notizia della sua esistenza. E la norma consente poi la revocazione anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.
La ratio dell’istituto va rinvenuta nell’esigenza di consentire al donante di rivalutare l’opportunità della donazione in seguito al fatto sopravvenuto della nascita di figli o discendenti (ovvero della conoscenza della loro esistenza), al quale l’ordinamento ricollega gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione.
La nuova situazione familiare venutasi a creare – come precisato dalla Corte Costituzionale nel 2000 – è infatti potenzialmente idonea, in base a una valutazione legale e secondo il comune sentire, a incidere sullo spirito di liberalità manifestatosi nell’atto di donazione, posto in essere quando il donante non aveva figli o non sapeva di averli.
La revocazione, pertanto, consegue all’esercizio di un diritto protestativo attribuito al donante, il quale è arbitro di decidere se esercitarla, così come, una volta che l’atto sia stato revocato, è libero di disporre a piacimento dei beni rientrati nel suo patrimonio.
In altri termini, la possibilità di revocare la donazione è posta a presidio della libera determinazione del donante, in quanto diretta a realizzare l’interesse, meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ad organizzare le proprie disponibilità attribuendo prevalenza all’adempimento dei fondamentali munera genitoriali.
Così tracciate le coordinate normative di riferimento, si deve anzitutto escludere che nella vicenda in esame la donna fosse legittimata ad agire per la revoca jure hereditario, poiché il relativo diritto non si era ancora formato in capo al dante causa. Al momento dell’apertura della successione, infatti, la minore non era nata, né rileva il mero fatto del concepimento – peraltro, ampiamente successivo all’atto di liberalità – perché, in coerenza con l’indicata ratio dell’istituto, la domanda di revoca postula necessariamente l’effettiva venuta ad esistenza del figlio o del discendente, la quale sola fa sorgere gli obblighi che giustificano la riconsiderazione dell’atto di liberalità. E la medesima ratio conduce poi ad escludere che gli eredi siano legittimati jure proprio ad agire per la revocazione, che, per quanto rilevato, non è in alcun modo correlata (così come, invece, la revocazione per ingratitudine) a finalità di conservazione del patrimonio del donante, cui è correlata la soddisfazione dei diritti successori degli eredi.

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