Rapporto tra reddito di cittadinanza e assegno divorzile
Ha diritto all’assegno divorzile il coniuge che versa in una situazione economica precaria sebbene percepisca il reddito di cittadinanza?

La risposta della Cassazione è positiva e, infatti, il coniuge che versa in una situazione economica precaria, che non abbia prospettive di occupazione lavorativa e che per tutta la durata del matrimonio si è occupato della famiglia, sebbene percepisca il reddito di cittadinanza ha comunque diritto al c.d. assegno divorzile.
La sentenza arriva a seguito della pronuncia del Tribunale di Cassino che nell’omologare la separazione tra due ex coniugi, riconosceva in favore dell’ex moglie un assegno di divorzio di 570 euro nonché un assegno di 350 euro a godimento esclusivo della casa coniugale che aveva lasciato all’ex marito. L’ex marito agiva poi per chiedere il divorzio e, nell’occasione, anche la revoca dell’assegno di mantenimento, del contributo dovuto all’ex moglie per aver questa rinunciato alla casa coniugale, nonché l’assegnazione della casa stessa. Il Tribunale nell’emettere parziale sentenza di divorzio, accertava che la ex moglie oramai conviveva stabilmente con un altro uomo e che quindi non doveva più beneficiare dell’assegno divorzile. Proposto ricorso in appello, la donna lamentava non solo la mancata assegnazione della casa coniugale, ma anche la revoca dell’assegno di mantenimento. I giudici dell’appello riconoscevano alla ricorrente un assegno di mantenimento di 400 euro a carico dell’ex marito che, quindi, ricorreva in cassazione.
I Giudici di cassazione analizzano il rapporto intercorrente tra l’assegno di divorzio e il reddito di cittadinanza e ritengono il ricorso inammissibile poiché teso a riesaminare i fatti. Secondo l’ex marito, i giudici d’appello non avevano considerato né il reddito di cittadinanza percepito dall’ex moglie, né la pensione percepita dal nuovo compagno. La Cassazione, però, afferma che l’ex moglie aveva comunque diritto a percepire l’assegno di mantenimento nella sua funzione compensativa. Se infatti la funzione assistenziale era venuta meno dal momento che la stessa coabitava stabilmente con un nuovo compagno, era comunque innegabile che avesse contribuito alla formazione del patrimonio familiare. Infatti, l’ex moglie aveva dedicato se stessa, per tutta la durata del matrimonio, alla cura della famiglia e dei figli, non percepiva alcuna pensione e non era proprietaria di alcunché eccettuato il 50% della casa coniugale. Inoltre, continuano i giudici, il riferimento al reddito di cittadinanza è irrilevante anche perché istituto abrogato. (Cass. Civ. sez. trib., 13 dicembre 2023, n. 34942)