Prestazioni corrispettive: per la risoluzione non basta un inadempimento connotato da gravità
Necessario, precisano i giudici, che l’inadempimento sia anche imputabile a dolo o a colpa del debitore
Ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità, ma occorre altresì che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza, deducendo e provando che, nonostante l’uso della normale diligenza, non è stato, per cause a lui non imputabili, in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni concordate.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 9693 del 15 aprile 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto dall’acquisto di una vettura.
Scontro frontale tra concessionaria e privato: la prima addebita al secondo di avere bluffato sulla vettura data in permuta – per un valore di 3mila e 500 euro – per l’acquisto di una vettura. Chiaro l’addebito mosso al privato, ossia avere dato in permuta un veicolo con il contachilometri manomesso e con chilometri percorsi superiori a quelli risultanti dalla strumentazione di bordo.
Per questo, la concessionaria chiede la risoluzione parziale del contratto per vendita di aliud pro alio, nonché la condannarsi del privato al pagamento di 3mila e 500 euro, al rimborso del ‘bollo auto’ pagato dalla società, al ritiro del veicolo, al pagamento di 50 euro al giorno per il deposito del mezzo in caso di ritardo e di ulteriori 1.000 euro a titolo di risarcimento dei danni.
Per il giudice d’Appello, però, la posizione della concessionaria è priva di fondamento, poiché l’alterazione del dato relativo al chilometraggio dell’auto è risultata imputabile non già al venditore, bensì al precedente proprietario del mezzo, il quale aveva sostituito il contachilometri – come emerso dagli atti del procedimento penale svolto sui medesimi fatti – e in senso contrario non possono valere né i dati del libretto di circolazione.
In sostanza, essendo configurabile una vendita a catena, la concessionaria avrebbe potuto esercitare l’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’autore della manomissione del contachilometri, secondo il giudice d’Appello.
A smentire la concessionaria provvedono, infine, anche i magistrati di Cassazione.
In premessa, viene osservato che la domanda di risoluzione del contratto non si fonda sulla sussistenza di vizi – e quindi sulle norme in tema di garanzia per vizi della cosa venduta – bensì sulla qualificazione del bene ceduto come aliud pro alio, il che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione.
In generale, poi, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, come quella in esame, non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità, ma occorre altresì che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza. In materia di responsabilità contrattuale, difatti, il Codice Civile è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell’inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell’impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. Peraltro, perché l’impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l’uso della diligenza spiegata per rimuovere l’ostacolo frapposto da altri all’esatto adempimento.
In concreto, deve rilevarsi che nei gradi di merito è emersa la notevole differenza tra il chilometraggio garantito dal venditore e quello reale dell’auto, e dunque il fatto oggettivo dell’inadempimento. Quanto alla prova della non imputabilità dell’inadempimento al convenuto, essa è stata ricavata, nel giudizio di secondo grado, dalle risultanze della documentazione relativa al procedimento penale svoltosi sui medesimi fatti oggetto di causa, documentazione da cui emerge che il precedente proprietario del mezzo aveva sostituito il contachilometri dell’autovettura.
Da tale sostituzione è stata ricavata, come conseguenza, la responsabilità del precedente proprietario per l’alterazione del dato relativo al chilometraggio e da quest’ultima circostanza è stata tratta come ulteriore conseguenza l’ignoranza di detta alterazione da parte del soggetto che poi ha dato in permuta il veicolo alla concessionaria.