Possibile che il contraente sia persona diversa dal soggetto assicurato

Caratteristica peculiare del contratto di assicurazione è che i contraenti non necessariamente coincidono con le parti del rapporto giuridico assicurativo

Possibile che il contraente sia persona diversa dal soggetto assicurato

Il contraente del contratto di assicurazione ben può essere persona diversa dall’assicurato, come, ad esempio, nel caso dell’assicurazione in nome proprio per conto altrui. Così, caratteristica peculiare del contratto di assicurazione è che le parti di esso non necessariamente coincidono con le parti del rapporto giuridico assicurativo, e, quindi, è solo il contraente (anche detto stipulante, assicurante, prenditore d’assicurazione) colui che stipula il contratto (cioè manifesta la volontà negoziale intesa alla conclusione dell’accordo) e paga, o si obbliga a pagare il premio. In tali casi, l’assicurato non è parte del contratto, ma è esclusivamente parte del rapporto assicurativo. Egli, quindi, non è obbligato al pagamento del premio, ma è solo creditore del pagamento dell’eventuale indennizzo.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 4114 del 24 febbraio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato dall’azione con cui un intermediario assicurativo ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del titolare di una impresa individuale per il pagamento di quasi 2mila e 500 euro a titolo di premi relativi a tre polizze assicurative della responsabilità civile per autoveicoli di sua proprietà, premi pagati da un terzo mediante assegni privi di provvista.
In secondo grado è stato revocato il decreto ingiuntivo. E questa decisione è stata confermata dai magistrati di Cassazione, i quali hanno ribadito che nel contratto di assicurazione – anche obbligatoria ‘RCA’ – il soggetto proprietario del veicolo o comunque beneficiario della copertura (assicurato) può essere distinto dal contraente che stipula il contratto e assume l’obbligo di pagamento del premio. In tal caso, quindi, l’assicurato, che è parte soltanto del rapporto assicurativo e non del contratto, non è tenuto al pagamento dei premi, né la sola qualità di proprietario del bene assicurato, né il fatto che altro soggetto (coniuge o convivente) abbia stipulato la polizza o versato assegni per il premio, né la mera utilizzazione della copertura assicurativa sono elementi, di per sé, sufficienti a fondare un rapporto contrattuale diretto e un obbligo di pagamento in capo all’assicurato, occorrendo una specifica manifestazione di volontà negoziale o la prova rigorosa dei presupposti della rappresentanza (anche apparente) idonea a vincolarlo.
Ciò detto, il tema sul tavolo è quello della sussistenza – o meno – di un rapporto diretto relativo al contratto di assicurazione tra il contraente di tale contratto e la società.
Su questo fronte, la società sostiene l’obbligo del contraente di pagare i premi relativi alle polizze.
In generale, l’obbligo di pagamento dei premi presuppone la sussistenza di un rapporto contrattuale diretto tra le parti. Potrebbe, in effetti, ben dubitarsi dello stesso interesse della società ad agire in giudizio per il pagamento dei premi, nei confronti del contraente obbligato, potendosi ipotizzare l’insussistenza in concreto del relativo diritto, in virtù delle disposizioni di legge che disciplinano la risoluzione del contratto di assicurazione in caso di omesso pagamento del premio alla prima o alle successive scadenze ed incidono, altresì, sul diritto al pagamento dei premi.
Tornando alla vicenda in esame, è fondamentale la constatazione della mancata prova di un rapporto contrattuale diretto tra la società e il proprietario dei veicoli, che quindi è libera dall’obbligo di pagamento dei premi.
A questo proposito, né il fatto che i veicoli assicurati erano di proprietà del contraente né il fatto che, eventualmente, alla assicurazione della responsabilità civile in relazione ai medesimi veicoli aveva provveduto (anche in precedenza) un suo congiunto, stipulando il relativo contratto, sono circostanze idonee a determinare, di per sé, la costituzione di un rapporto contrattuale diretto con l’assicuratore che ha emesso le polizze. Peraltro, neanche si è rinvenuto un inequivocabile comportamento concludente volto all’accettazione del contratto da parte del proprietario dei veicoli, atteso che l’assegno è stato sì emesso da un suo congiunto ma non è emerso alcun mandato espresso in suo favore.

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