Permesso di soggiorno scaduto da oltre un anno: possibile comunque catalogare lo straniero come regolarmente soggiornante in Italia

Fondamentale, però, che vi sia in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale da cui possa derivare il rilascio di un permesso di soggiorno a qualunque titolo

Permesso di soggiorno scaduto da oltre un anno: possibile comunque catalogare lo straniero come regolarmente soggiornante in Italia

Catalogabile come regolarmente soggiornante in Italia anche lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto da oltre un anno, però a patto che abbia in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale da cui possa derivargli il rilascio di un permesso di soggiorno a qualunque titolo.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (sentenza numero 6535 del 19 marzo 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso relativo alla posizione di un cittadino nigeriano presente in Italia.
A dare il ‘la’ alla querelle giudiziaria è il provvedimento con cui nel gennaio del 2020 la Questura di Roma respinge un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, istanza presentata nell’ottobre del 2019 da un cittadino nigeriano in quanto coniugato da appena una settimana con una cittadina extracomunitaria regolarmente soggiornante in Italia con permesso di soggiorno – a durata illimitata – dell’Unione Europea per soggiornante di lungo periodo.
In aggiunta, l’uomo precisa che la moglie ha un figlio minore, nato da altra relazione, e che del bambino si prende cura anche lui.
Per i giudici di merito, però, è sacrosanta la posizione assunta dalla Questura. In particolare, in Appello, focalizzando il presupposto richiesto in merito alla presenza regolare in Italia di colui che chiede il permesso di soggiorno per motivi familiari, la domanda presentata dallo straniero viene respinta sul rilievo che egli è presente in maniera irregolare sul territorio nazionale e, quindi, difetta del requisito del soggiorno regolare in Italia, requisito previsto dal ‘Testo unico sull’immigrazione’ in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Col ricorso in Cassazione, però, lo straniero contesta la valutazione compiuta in Appello e osserva che i giudici di secondo grado gli hanno negato ingiustamente il diritto alla coesione familiare sull’unico presupposto della irregolarità – presunta, ovviamente, secondo lo straniero – della sua presenza sul territorio nazionale, pur avendo riconosciuto la concretezza dei requisiti previsti per il ricongiungimento familiare, cioè, in primis, l’effettività del legame familiare e, quindi, la disponibilità di un alloggio idoneo e di un reddito sufficiente.
Per quanto concerne, poi, la irregolarità della sua presenza sul territorio nazionale, lo straniero sostiene che in Appello si sia violata la normativa in materia di permesso di soggiorno, poiché, a suo dire, i giudici hanno errato a ritenerlo irregolare, essendo, spiega, in possesso di un cedolino di rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico e non essendo mai stato destinatario di un provvedimento di rifiuto dello stesso rinnovo.
Sul tavolo dei magistrati di Cassazione, quindi, il tema è quello del rilascio del permesso di soggiorno per motivi famiglia.
Chiara l’ottica adottata in Appello, laddove è stata respinta la domanda dello straniero una volta non ravvisato il requisito del regolare soggiorno in Italia.
Per essere precisi, lo straniero è giunto in Italia nel 2009 e ha inizialmente ottenuto un primo permesso per richiesta di asilo politico rilasciato dalla Questura di Crotone il 9 novembre 2009, successivamente rinnovato sino al 21 giugno 2012. Poi, ha soggiornato in Italia, però in violazione delle disposizioni del ‘Testo unico sull’immigrazione’, e tale situazione è risultata sussistente al 21 ottobre 2019, data in cui il cittadino nigeriano ha presentato, in seguito al matrimonio, istanza di permesso di soggiorno per coesione familiare.
Alla luce di tali dati, l’irregolarità della presenza dello straniero sul territorio italiano impedisce di riconoscergli il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno, sanciscono i giudici d’Appello.
Questa valutazione è censurata dai magistrati di Cassazione, i quali, in premessa, ricordano che, in materia di coesione familiare, deve considerarsi regolarmente soggiornante anche lo straniero che, originariamente irregolare, abbia successivamente attivato le procedure di richiesta di protezione internazionale, fino a che la sua istanza non abbia avuto una risposta e fino a che la legge non consideri quegli effetti come preclusivi della sua espulsione immediata. Non a caso, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari presuppone l’esistenza in capo al richiedente di un valido titolo di soggiorno, anche solo potenziale, in pendenza di una domanda finalizzata ad ottenerlo.
Andando nei dettagli, i magistrati di Cassazione richiamano il principio secondo cui la nozione di straniero regolarmente soggiornante deve intendersi in senso estensivo, comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale da cui possa derivargli il rilascio di un permesso di soggiorno a qualunque titolo.
Ampliando l’orizzonte, poi, il requisito del soggiorno regolare può essere ravvisato non solo ove esso ricorra formalmente, ma avendo attenzione alla posizione soggettiva connessa alla pendenza di un procedimento amministrativo o giurisdizionale dal quale possa derivare al cittadino straniero il rilascio di un permesso di soggiorno a qualunque titolo ovvero alla fascia di diritti già riconosciuti al cittadino straniero nel caso di temporanea regolare presenza in Italia in virtù dell’applicazione del regime di esenzione dal ‘visto’.
Tornando alla vicenda oggetto del processo, va considerato quale rilievo possa assumere la peculiare circostanza che il cittadino straniero richiedente il permesso di soggiorno familiare fosse già da tempo presente in Italia ed avesse conseguito il permesso di soggiorno per richiedente asilo, permesso rinnovato una prima volta e che risultava scaduto da oltre un anno, anche se non revocato, avendo lo straniero dedotto di avere avanzato richiesta di tardiva di rinnovo, e che non sia stata esclusa la ricorrenza degli ulteriori presupposti richiesti per conseguire il permesso richiesto, osservano i giudici di Cassazione.
In questa ottica, quindi, può essere opportuno ricordare che la normativa in tema di espulsione differenzia il caso del cittadino straniero entrato illegalmente nel territorio italiano da quello del cittadino straniero che si sia trattenuto in Italia quando il permesso di soggiorno era già scaduto e, in quest’ultimo caso, prevede che l’espulsione è disposta dal Prefetto, caso per caso, solo ove il permesso di soggiorno sia scaduto da più di sessanta giorni. Gli effetti di tale visione vengono mitigati allorché la normativa prevede che, nell’adottare il provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari del soggetto, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.
Tirando le somme, la posizione del cittadino straniero che non abbia chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno non può considerarsi equiparabile a quella del cittadino straniero irregolare per non avere ottenuto nel territorio nazionale alcun riconoscimento, sanciscono i giudici di Cassazione.
A completare il quadro, poi, un ulteriore passaggio: se la Corte Costituzionale – sentenza numero 202 del 2013 – ha ritenuto che non sia necessario un titolo di soggiorno per il ricongiungimento familiare (ed il permesso per coesione familiare) come condizione che opera automaticamente in caso di pericolosità sociale del soggetto, si può affermare che tanto più questo automatismo non possa operare quando il bilanciamento deve essere svolto (proporzionalità rispetto allo scopo, necessità dell’ingerenza rispetto agli interessi pubblici etc.) con le ragioni espressive del diritto all’unità familiare, nel caso di specie stringenti fino al punto di soddisfare tutte le condizioni per il ricongiungimento, considerando che lo straniero appare inespellibile perché la sua condizione gli consentirebbe di ottenere un permesso per coesione familiare, perché, come osservato anche dalla Procura Generale, non è puramente o semplicemente un irregolare ma ha già beneficiato della protezione internazionale a seguito del suo ingresso in clandestinità nel territorio nazionale e, durante il periodo di legittima permanenza, ha consolidato una vita privata (lavorativa e di affetti) meritevole di tutela alla stregua degli stessi parametri fissati dal legislatore, osservano i magistrati di Cassazione.
Riprende, quindi, vigore l’istanza avanzata dal cittadino nigeriano, istanza su cui dovranno nuovamente pronunciarsi i giudici d’Appello, tenendo conto del principio fissato dai magistrati della Cassazione, principio secondo cui, alla luce della normativa che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno familiare, la nozione di straniero regolarmente soggiornante deve intendersi in senso estensivo, comprendendovi anche lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto da oltre un anno nel caso in cui abbia in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale dal quale possa derivargli il rilascio di un permesso di soggiorno a qualunque titolo ovvero nel caso in cui si trovi nella condizione di inespellibilità. In questa seconda ipotesi – in linea con la nozione di diritto all’unità familiare – si deve tenere conto del rischio che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita familiare del cittadino straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato.

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