Occorre un apposito titolo esecutivo per chiedere il rimborso delle spese di mantenimento straordinarie anticipate?

I Giudici di legittimità affrontano il tema nella pronuncia in commento stabilendo che ove le spese straordinarie condividano la natura dell’assegno periodico, forfettario, il genitore che le anticipa non deve munirsi di apposito titolo esecutivo per ottenerne il rimborso.

Occorre un apposito titolo esecutivo per chiedere il rimborso delle spese di mantenimento straordinarie anticipate?

La decisione della Corte di cassazione riguarda la statuizione in merito alle spese di mantenimento del figlio. Il ricorso prende le mosse dalla sentenza della corte di appello resa nel giudizio di opposizione a precetto con il quale veniva intimato al padre il pagamento dell’ammontare di euro 2.307 in quanto non aveva compartecipato, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per il mantenimento del figlio. Nella sentenza della Corte di appello viene affermato che le spese anticipate dalla madre del bambino, erano «relative a spese mediche e di istruzione per il figlio, non potevano farsi rientrare, per la loro necessarietà e continuità, nella nozione di straordinarietà intesa come eccezionalità ed imprevedibilità e, quindi, potevano essere oggetto di esecuzione in virtù del mero titolo originario, costituito dalla sentenza di divorzio, senza necessità di ulteriore giudizio di cognizione».

Il padre propone ricorso per cassazione, ma i Giudici di legittimità lo rigettano.

Il Collegio ricorda, infatti, che «in tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole» (cfr. Cass. civ. n.3835 del 2021).

Conclude il Collegio affermando che i giudici del merito si erano conformati al principio di diritto appena menzionato per cui il ricorso deve essere rigettato. (Cass. civ., sez. I, ord., 29 gennaio 2024, n. 2579)

Ultime news

Mostra di più...