Militare sottoposto a procedimento penale: obbligatoria la comunicazione al superiore diretto

Escluso, invece, l’obbligo di rivolgersi direttamente al comandante di livello superiore

Militare sottoposto a procedimento penale: obbligatoria la comunicazione al superiore diretto

Il militare sottoposto a procedimento penale è tenuto a informarne il proprio comando, trattandosi di circostanza idonea a incidere sul servizio e a giustificare l’adozione di misure organizzative. Tale obbligo si considera assolto mediante la comunicazione al superiore diretto, non sussistendo, in via ordinaria, l’obbligo di rivolgersi direttamente al comandante di livello superiore, con conseguente illegittimità della sanzione irrogata per omessa comunicazione a quest’ultimo in assenza di eccezionali ragioni.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 239 del 20 aprile 2026 del Tar Abruzzo) alla luce del contenzioso relativo ad un militare della ‘Guardia di Finanza’, al quale è stato addebito di non avere riferito al Comandante della ‘Compagnia della Guardia di Finanza’ ma solo al diretto Comandante della ‘Sezione Operativa Volante’ della ‘Guardia di Finanza’, la circostanza di essere sottoposto a procedimento penale pendente in Tribunale.
In premessa, i giudici sottolineano che il fatto che il militare sia sottoposto a procedimento penale è, ex se, in grado di spiegare effetti sul servizio da lui svolto, attesa la necessità del superiore di adottare i dovuti provvedimenti organizzativi e gestionali (ad esempio, eventuali trasferimenti per incompatibilità). A tale ultimo fine, non è necessario che il militare sia stato rinviato a giudizio, ma è sufficiente che quest’ultimo sia a conoscenza di essere sottoposto a indagine penale.
Tale conclusione risulta confermata dalla direttiva ad hoc adottata dalla ‘Direzione Generale del Personale Militare’ del Ministero della Difesa, direttiva che impone ai militari l’obbligo di comunicare al proprio superiore la circostanza di essere sottoposto a procedimento penale.
Passando dal quadro generale alla specifica vicenda, però, i giudici osservano che il militare sanzionato ha correttamente assolto l’obbligo comunicativo di cui era gravato, riferendo i fatti destinati a produrre effetti sul servizio soltanto al ‘Comandante della Sezione Operativa Volante della Compagnia’, e non invece al ‘Comandante di Compagnia’. Ciò perché non ricorrevano, secondo quanto appurato, le eccezionali ragioni di legge che avrebbero dovuto indurre il militare a relazionare i fatti direttamente al ‘Comandante di Compagnia’, pretermettendo il suo superiore diretto, ossia il Comandante della ‘Sezione Operativa Volante’.
In aggiunta, poi, i giudici precisano che non tutte le informazioni relative a un procedimento penale devono essere comunicate dal militare al ‘Comando’. In particolare, resta escluso dall’obbligo informativo il deposito di istanze difensive a carattere meramente endoprocedimentale, tra cui la richiesta di anticipazione della Camera di Consiglio fissata dal giudice per le indagini preliminari per decidere sull’istanza di archiviazione, in quanto tali iniziative non sono idonee a produrre riflessi sull’organizzazione del servizio e non impongono all’amministrazione l’adozione di misure consequenziali.

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