L’estratto conto dell’home banking può valere come prova in tribunale
La stampa dei movimenti bancari contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, rappresenta una copia del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web.

Tale stampa, dunque, può essere portata in tribunale come prova poiché, secondo le norme del Codice dell’amministrazione digitale, si presume conforme alle scritturazioni del conto corrente, in mancanza di contestazioni formulate dalla banca.
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2607 della I sezione civile, depositata il 29 gennaio 2024.
Ma procediamo con ordine.
Riassumendo la vicenda, una banca, che aveva concesso due mutui ad una società (che successivamente aveva avviato il concordato preventivo), agiva nei confronti dei fideiussori, i quali proponevano opposizione facendo valere la compensazione del credito vantato dalla banca con un credito, a favore della società debitrice, relativo ad un rapporto di conto corrente. A tale proposito gli opponenti avevano depositato una perizia tra i cui allegati vi era l'estratto del conto corrente ottenuto tramite servizio home banking.
Il Tribunale inizialmente respingeva la domanda di compensazione e la sentenza veniva confermata in appello.
Seguiva dunque il ricorso per cassazione, con il quale venivano sollevate diverse censure, tra cui, appunto, il profilo della produzione dell'estratto conto.
La Cassazione sottolinea, in primo luogo, l’importanza del mondo delle nuove tecnologie nella sfera del diritto processuale civile, soprattutto per quanto riguarda i mezzi di prova.
In tal senso, la sentenza afferma che «in tema di conto corrente bancario, la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web. Essa, pertanto, giusta l'art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale)».