Il figlio portatore di grave handicap ha diritto all’assegno alimentare

I Giudici della Corte di Cassazione, ribadendo la distinzione e le finalità dell’assegno di mantenimento e dell’assegno alimentare, affermano che al figlio maggiorenne portatore di handicap è riconosciuto un assegno alimentare.

Il figlio portatore di grave handicap ha diritto all’assegno alimentare

Il caso prende le mosse dal ricorso proposto dal figlio maggiorenne di una coppia contro la sentenza emessa dal giudice di primo grado che riconosceva un assegno di 700 euro a titolo di alimenti. Nella domanda proposta dal figlio, questi chiedeva che il giudice stabilisse un importo pari a 1200 euro, in luogo dell’assegno di 700 euro che già veniva elargito dai genitori. Poiché il figlio non trovava soddisfazione nella pronuncia di primo grado, proponeva appello, ma i giudici respingevano la domanda.

Proposto ricorso per cassazione, il figlio chiede che gli venga riconosciuto lo stato di bisogno e che venga aumentato l’assegno alimentare a lui corrisposto dai genitori. Nel ricorso il figlio fa presente che, pur vivendo in una casa a titolo gratuito – la casa, infatti, è di sua madre che, tra l’altro, ne paga le relative utenze - con la propria famiglia composta da moglie e figlio, con la pensione di reversibilità riconosciuta e l’assegno alimentare non è comunque in grado di assicurare alla propria famiglia una vita dignitosa.

Infatti, la moglie versa in uno stato di non occupazione anche a causa delle condizioni psicologiche e fisiche nelle quali si torva, mentre il figlio, anche lui maggiorenne, è affetto da depressione grave. Su queste basi, il figlio ricorrente affetto da bipolarismo di tipo I con un’inabilità al lavoro del 100% e con una pensione di reversibilità pari a 299 euro, chiede che venga riconosciuta una maggiorazione dell’assegno alimentare corrisposto dai genitori anche in virtù del principio per cui la posizione dei figli maggiorenni portatori di handicap grave è equiparata a quella dei figli minorenni ex art. 337-septies c.c.

Nel caso di specie, i Giudici osservano che la richiesta tesa a ottenere un mantenimento in qualità di figlio maggiorenne affetto da handicap grave è stata introdotta come questione nuova e non specifica, con solo fine di ottenere un aumento dell’assegno. Su tali basi, i Giudici ritengono il motivo inammissibile anche alla luce della diversa natura e finalità dell’assegno di mantenimento e dell’assegno alimentare. Il primo, infatti, può includere anche la quota alimentare e può prescindere dallo stato di bisogno. Nello specifico, però, il ricorrente ha proprio basato il ricorso sullo stato di bisogno perno dell’assegno alimentare. Mentre è possibile proporre in primo grado la domanda di mantenimento per poi essere rimodulata come domanda agli alimenti in secondo grado, non è possibile il contrario altrimenti si avrebbe un ampliamento del thema decidendum. Su tali basi i Giudici rigettano il ricorso. (Cass. civ., sez. I, sent., 29 gennaio 2024, n. 2710)

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