Il contratto del portiere può essere ceduto solo con il suo consenso

Cosa succede al custode di uno stabile, frazionato in unità immobiliari poi vendute, divenuto condominio?

Il contratto del portiere può essere ceduto solo con il suo consenso

La Corte di Appello di Milano interviene su una vicenda che riguarda il portiere di uno stabile trasferito a seguito della costituzione del condominio. Posto che il condominio si costituisce nel momento in cui, a seguito del frazionamento in diverse unità, la prima di queste unità viene venduta a terzi, ci si chiede che cosa capiti al custode dell’edificio. Questi diventa custode del condominio? O, piuttosto, rimane dipendente del costruttore?

In primo grado il Tribunale di Milano si era pronunciato affermando l’illegittimità del trasferimento del custode dello stabile al condominio che si era costituito a seguito della vendita della prima unità immobiliare. In base al CCNL del portierato, vi è la prosecuzione del contratto di lavoro del portiere dello stabile con il nuovo condominio. Tale previsione è posta a vantaggio del lavoratore, come afferma anche il Tribunale, poiché la disciplina della contrattazione collettiva non si pone in danno del lavoratore vincolandolo al datore di lavoro se non vi sono le garanzie di stabilità del rapporto. A seguito di ciò, il Tribunale imponeva al fondo patrimoniale di riammettere in servizio il portiere. Il fondo propone appello lamentando una non corretta interpretazione del CCNL del portierato da parte del giudice di primo grado. Secondo il fondo, infatti, il CCNL stabilirebbe l’automatico passaggio del rapporto di lavoro del portiere al nuovo proprietario, cioè il condominio, sostituendo la disposizione del codice civile (art. 1406) in materia di cessione del contratto. La Corte d’appello, però, non concorda con la ricostruzione prospettata dal fondo. Secondo il collegio, infatti, la disposizione codicistica non può esser derogata da disposizioni sfavorevoli al lavoratore. Infatti, la tutela occupazionale è la finalità principe del contratto collettivo di categoria richiamato e non può comportare una deroga peggiorativa delle prerogative previste dal codice civile. Il custode seppur tutelato dal punto di vista lavorativo dal rischio di perdere il lavoro a seguito de trasferimento dell’immobile, può comunque esprimere il proprio dissenso al trasferimento del rapporto di lavoro, come stabilisce la normativa codicistica. Secondo il collegio, come anche già affermato in primo grado, la mancanza del consenso prestato dal portiere ne preclude il trasferimento. (C. App. Milano, 16 novembre 2023, n. 998)

Ultime news

Mostra di più...