Cose in custodia e rovina di edifici: quali sono i criteri di imputazione della responsabilità?
La questione viene affrontata dalla Suprema Corte nella causa n. 34401 del 2023 in una vicenda riguardante un capannone bruciato.

Il caso prende le mosse dal proprietario di un capannone bruciato che citava in giudizio il proprietario nonché il conduttore di un altro capannone per chiedere i danni derivanti da un incendio che, scaturito da quest’ultimo immobile, si propagava a quello confinante proprietà dell’attore. In primo grado il giudice rigettava la domanda che, al contrario, veniva accolta in grado di appello. L’originario attore ha comunque promosso ricorso per cassazione lamentando l’erronea applicazione da parte dei giudici d’appello della normativa in tema di responsabilità. Secondo l’attore, infatti, doveva trovare applicazione la normativa sulla responsabilità da rovina di edificio in luogo di quella da cose in custodia. Il Collegio, esaminato il ricorso, lo rigetta affermando che la presunzione legale di responsabilità così come individuata dall’art. 2053 c.c. è distinta dall’incendio che si riferisce agli elementi strutturali dell’edificio. Infatti, come anche si legge nella massima estrapolata dalla sentenza: « l'obbligo di custodia, nel paradigma dell'art. 2051 c.c., deriva da un effettivo e concreto potere di fatto, mentre nell'art. 2053 c.c. deriva dal titolo di proprietà; ne consegue che, con riferimento alla rovina di edificio, la presunzione di responsabilità legale può essere vinta dalla prova dell'esistenza di un'altra causa dell'evento dannoso avente una efficienza causale del tutto autonoma ed esclusiva rispetto al vizio di costruzione o al difetto di manutenzione, quale il fatto del terzo (o del danneggiato) o il caso fortuito».
La responsabilità derivante dal danno di cose in custodia, secondo la giurisprudenza dominante, è una responsabilità oggettiva, per cui chi ne invoca l’applicazione deve provare solo il rapporto di custodia e il nesso causale tra la cosa oggetto di custodia e l’evento causativo del danno. Al contrario, sempre secondo la giurisprudenza prevalente, la responsabilità per rovina di edificio è sì una responsabilità oggettiva ma con carattere di specialità perché posta a carico del proprietario o di altro soggetto titolare del diritto reale di godimento sull’edificio. Quindi il responsabile è individuato sulla base del titolo e può escludersi la responsabilità se viene dimostrato che i danni cagionati dalla rovina dell’edificio non sono da ricondurre a vizi di costruzione o di manutenzione, ma a un fatto con efficacia causale autonoma comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato anche se tale fatto non è né imprevedibile né inevitabile. (Cass. Civ. sez. III, 11 dicembre 2023, n. 34401)