Contratti dei consumatori e clausole vessatorie

È intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di contratti dei consumatori e clausole vessatorie. La Corte ha affermato che il giudice ha il potere di esaminare d’ufficio il carattere eventualmente abusivo e vessatorio di una clausola quando è chiamato a pronunciarsi in un procedimento di esecuzione forzata.

Contratti dei consumatori e clausole vessatorie

Nel pronunciarsi sulla vicenda sottoposta alla sua attenzione, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato che:

  • la direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, con riguardo agli artt. 6 par. 1 e par. 7 deve essere interpretata nel senso che questi non sono di ostacolo al giudice nazionale a procedere d’ufficio a esaminare il carattere eventualmente abusivo e vessatorio di clausole contenute in un contratto nel caso di un procedimento di esecuzione forzata fondato su una decisione che dispone un’ingiunzione di pagamento avente autorità di cosa giudicata se tale normativa non prevede un simile esame nella fase dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento, o, qualora un simile esame sia previsto unicamente nella fase dell’opposizione proposta avverso l’ingiunzione di pagamento di cui trattasi, se sussista un rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga l’opposizione richiesta o a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine, o in considerazione delle spese che un’azione giudiziaria implicherebbe rispetto all’importo del debito contestato, o perché la normativa nazionale non prevede l’obbligo che siano trasmesse a tale consumatore tutte le informazioni necessarie per consentirgli di determinare la portata dei suoi diritti;
  • l’iscrizione di una clausola di un contratto nel registro nazionale delle clausole illecite ha per effetto che tale clausola è considerata abusiva in qualsiasi procedimento che coinvolga un consumatore, ivi compreso nei confronti di un professionista diverso da quello contro il quale era stato avviato il procedimento per l’iscrizione di detta clausola in tale registro nazionale e qualora la stessa clausola non presenti una formulazione identica a quella registrata, ma abbia la stessa portata e produca gli stessi effetti sul consumatore interessato.

(CGUE, sez. IX, 18 gennaio 2024, n. 531)

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