Concessioni: quando è possibile recedere dal contratto
Il TAR di Firenze torna a pronunciarsi in materia di omessa comunicazione di avvio del procedimento.

In una recente pronuncia il Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze ha chiarito che l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento non è di per sé causa automatica di illegittimità del provvedimento finale a condizione che l'interessato sia comunque informato e abbia avuto la possibilità di partecipare al procedimento stesso. Questo principio è consolidato in giurisprudenza e trova diversi precedenti, tra cui una pronuncia del Consiglio di Stato del 2019 n. 5168.
Obbligo dell’amministrazione concedente è garantire che il privato abbia conoscenza del procedimento in corso. Questo obbligo può essere assolto anche mediante un atto che, pur non essendo denominato “comunicazione di avvio del procedimento”, dia comunque al destinatario contezza delle informazioni necessarie a capire se è coinvolto o meno in una procedura.
Nel caso di specie, il Tribunale amministrativo di Firenze sottolinea che il concessionario non può recedere giustificatamente adducendo l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, semmai potrà invocare la risoluzione del contratto in base all’art. 1467 c.c. Il recesso è ammissibile perché se vi è uno squilibrio economico è onere del concessionario fornire le prove di tale squilibrio e dovrà dimostrare anche di aver cercato, vanamente, di trattare con l’amministrazione condecente per ripristinare condizioni economiche atte a sostenere la concessione.
Non solo, ma perché si possa procedere al recesso la pubblica amministrazione deve positivamente accettare la ricorrenza di elementi significativi dello squilibrio economico. La necessità che tra concessionario e pubblica amministrazione intercorrano trattative tese a riequilibrare il contratto è avallata anche dalla normativa anti-Covid. Infatti, l'art. 216 d. l. n. 34 del 2020 ha previsto che i gestori degli impianti sportivi devono richiedere esplicitamente la revisione del piano economico-finanziario delle concessioni in essere prima di poter esercitare il diritto di recesso. Fondamentalmente, il dover esperire un tentativo di trattative tra pubblica amministrazione e concessionario privato si inserisce negli obblighi di buona fede oggettiva propri del diritto civile, per cui ogni contraente ha l'onere di fare il possibile per mantenere il rapporto negoziale in vigore e minimizzare il sacrificio dell'altra parte nell'esecuzione del contratto. Quindi, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di per sé sola non è causa di invalidità del provvedimento finale purché l’interessato abbia avuto adeguata informativa e abbia avuto la possibilità di parteciparvi. Però, nel caso di recesso del concessionario dovuto a uno squilibrio economico del contratto, occorre dimostrare sia l’esistenza dello squilibrio che le trattative intercorse con la pubblica amministrazione al fine di riequilibrare il contratto. (T.A.R. Firenze Toscana sez. I, 5 gennaio 2024, n. 15)