Calcolo delle spese di assicurazione obbligatoria e cessione del quinto

La Cassazione si pronuncia sul calcolo delle spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto.

Calcolo delle spese di assicurazione obbligatoria e cessione del quinto

Il quesito posto ai Giudici di cassazione è se il costo della polizza assicurativa obbligatoria in base all’art. 54 del d.P.R. n. 180 del 1950 in caso di finanziamento con cessione del quinto debba calcolarsi ai fini del superamento del tasso soglia per il calcolo degli interessi usurari.

Secondo la citata disposizione: «le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite […] devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell’ammortamento o il ricupero del residuo credito». Come ha precisato la Banca d’Italia nelle istruzioni rilasciate nel 2006, in caso di «operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio […] le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza». Precisano i Giudici che a partire dal 1° gennaio 2010 le Istruzioni per la formazione del TEGM su tali rapporti sono mutate. Secondo la banca ricorrente, le spese che derivano dagli obblighi di legge non dovrebbero essere considerate ai fini del computo degli interessi usurari perché le Istruzioni della Banca d’Italia del 2006 le escludono. I Giudici, però, ritengono di doversi conformare ai precedenti già espressi dalla Corte che ha affermato che «le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del tasso soglia».  Su tali basi, la Cassazione rigetta il ricorso della banca. (Cass. civ., sez. I, sent., 29 gennaio 2024, n. 2600)

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