Caduta a causa di una buca nella strada vicino casa: niente risarcimento danni

Impossibile ritenere l’episodio addebitabile al Comune, sanciscono i giudici. Respinta l’istanza risarcitoria avanzata dai genitori della ragazzina, istanza originariamente accolta in primo grado.

Caduta a causa di una buca nella strada vicino casa: niente risarcimento danni

Nessun addebito a carico del Comune per la caduta subita da una ragazzina, accompagnata dalla madre, a causa di una buca. Rilevante anche la constatazione che la strada dove si è verificato l’incidente è quella dove si trova l’immobile in cui risiede la ragazzina con la sua famiglia. L’incidente è avvenuto più di dieci anni fa in un comune della Sicilia; la ragazzina, all’epoca tredicenne, inciampava in una buca e finiva a terra. La strada nella quale è avvenuto l’incidente era ben conosciuta alla ragazza poiché la buca oggetto nell’asfalto che ha causato la caduta si trovava poco lontano dall’abitazione della ragazza. I genitori ritengono il Comune responsabile per la caduta e chiedono il risarcimento dei danni. In primo grado il giudice riconosce il risarcimento ai genitori della ragazza, ma in sede di appello i giudici ritengono che «la ragazzina - anche in considerazione del fatto che, in occasione dell’incidente, risultava accompagnata dalla madre -, se avesse usato una minima attenzione, avrebbe senz'altro potuto vedere la buca, evitandola», anche tenendo presente che «la strada luogo dell'incidente è quella in cui risiede l’intero nucleo familiare». I genitori della ragazza unitamente a quest’ultima divenuta maggiorenne, propongono ricorso per cassazione. Secondo il legale della famiglia in appello è stata applicata in maniera non corretta la nozione di “caso fortuito” poiché «se è vero che esso può consistere anche nel contegno assunto dal medesimo soggetto danneggiato, risulta pur sempre necessario che tale condotta - perché possa interrompere il nesso causale tra cosa e danno - si presenti come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, così da essere dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo». Secondo il legale, la condotta della ragazzina danneggiata non può dirsi imprevedibile dal momento che è fatto notorio che la buca possa causare la caduta di un passante né non prevenibile poiché la buca poteva essere rimossa o, quantomeno, segnalata adeguatamente. I Giudici di cassazione, però, nel ritenere infondato il ricorso hanno mosso dalla natura oggettiva della responsabilità del custode e dalla distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato. Continuano i Giudici affermando: «il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa (ed essa soltanto), intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate». Quindi, la condotta del danneggiato può sia concorrere alla causazione dell’evento che avere un’efficienza causale esclusiva quando si pone come causa assorbente del danno. Proprio ragionando in questa ottica, e valutato l’episodio oggetto del processo, il contesto, ossia il luogo, e la condotta della ragazzina (e della madre), è impossibile ritenere colpevole in qualche misura il Comune. (Cass. civ., sez. III, sent., 24 gennaio 2024, n. 2376)

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