Appalto: la certificazione dei contratti per ambienti sospetti di inquinamento

L’Ispettorato del Lavoro, con la Nota 24 gennaio 2024 n. 694, ha fornito chiarimenti sulla certificazione dei contratti per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto.

Appalto: la certificazione dei contratti per ambienti sospetti di inquinamento

Il suddetto documento contiene chiarimenti sul tema della certificazione dei contratti per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto.

Ma cosa si intende per ambienti sospetti di inquinamento o confinati? Tra questi troviamo pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri; lavori eseguiti in luoghi ritenuti a rischio per la natura geologica del terreno o per la vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in possesso di alcuni requisiti, tra cui: «presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, D.Lgs. 276/2003. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto».

Per le imprese che vogliano quindi operare in ambienti potenzialmente insalubri e che intendano utilizzare contratti di appalto o, comunque, contratti diversi da quello subordinato a tempo indeterminato, la certificazione non è più una procedura volontaria, ma diventa un requisito fondamentale (nota INL del 24 gennaio 2024)

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